F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 045 CSA del 23 dicembre 2020 (Feralpisalò S.r.l.) N. 51/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 045/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 51/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 045/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

 

Stefano Palazzi                             Presidente

Agostino Chiappiniello                   Componente relatore

Giovanni Serges                             Componente

Franco Granato                              Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 51/CSA/2020-2021, proposto dalla società FERALPISALO’ S.r.l. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni:

a) ammenda di euro 3.000,00 alla Società;

b) inibizione  fino  al  31.12.2020  ai  Sigg. FERRETTI  Andrea, PASINI  Giuseppe,  MAGONI Oscar;

c) squalifica per due giornate effettive di gara ai Sigg. PAVANEL Massimo e RIGANTI Daniele.

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 18 dicembre 2020, il dott. Agostino CHIAPPINIELLO;

Udito per la parte reclamante l’avv. Angileri in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La FERALPISALO’ S.r.l. ha proposto reclamo con richiesta di procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 74 C.G.S. avverso le seguenti sanzioni:

a) ammenda di euro 3.000,00 alla Società (per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata che rivolgeva frasi offensive alla terna arbitrale, successivamente altra persona non identificata, ma riconducibile alla Società, rivolgeva all’arbitro ulteriori frasi offensive);

b) inibizione fino al 31.12.2020 ai Sigg. FERRETTI Andrea (per comportamento offensivo e ingiurioso nei confronti della terna arbitrale), PASINI Giuseppe (per indebita presenza sul terreno di gioco  al termine della gara  che assumeva  un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro), MAGONI Oscar (perché al termine della gara profferiva espressioni offensive verso la terna arbitrale);

c) squalifica per due giornate effettive di gara ai Sigg. PAVANEL Massimo (per comportamento offensivo verso la terna arbitrale) e RIGANTI Daniele (perché al termine della gara pronunciava espressioni offensive verso la terna arbitrale), a seguito della gara FERALPISALO’/MANTOVA del 6.12.2020, comminate dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020.

L’arbitro della gara, come risulta dal referto, afferma che: “al termine della gara, dopo il fischio conclusivo, mentre mi accingevo a rientrare negli spogliatoi, venivo bloccato da una persona, non presente in distinta, che poi identificavo con l’aiuto del dirigente della Feralpisalò Sig. Ferretti, nel presidente della Società, che mi si metteva davanti ostruendomi il passaggio. Cercava di protestare nei miei confronti ma non riusciva nell’intento perché veniva immediatamente allontanato da un dirigente locale permettendomi di continuare a camminare nella direzione degli spogliatoi. Questo avveniva nella zona tra il terreno di gioco e il tunnel degli spogliatoi, prima di riuscire ad imboccare il tunnel, una signora con un cane di piccole dimensioni, posizionata davanti al tunnel, perciò all’interno del recinto di gioco, non presente in distinta, si rivolgeva a me urlando: <<NOI SIAMO PROFESSIONISTI>>. Non sentivo il resto in quanto rientravo nel tunnel per gli spogliatoi, mentre entravo nello spogliatoio una persona non identificata, ma con tuta e giaccone con gli stemmi della squadra locale mi urlava: <<SIETE QUATTRO PAGLIACCI>>. Nell’atto di uscire dall’impianto di gioco mi avvicinava il dirigente Ferretti Andrea che, con modo di fare sereno e gentile mi chiedeva scusa per l’accaduto e adduceva quanto accaduto ad una loro responsabilità per non essere riusciti a gestire la situazione”.

La Società Feralpisalò, con nota del 9 dicembre 2020, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 10 dicembre 2020, prot. n. 7391/SS/20-21/FP/ri.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

a) il Sig. Ferretti Andrea avrebbe posto in essere anche comportamenti corretti nei confronti dell’arbitro in quanto gli si avvicinava e chiedeva scusa per l’accaduto. L ’atteggiamento posto in essere dal Ferretti rappresentava soltanto uno sfogo personale senza l’intenzione di tenere una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della terna arbitrale;

b) la condotta tenuta dalla maggioranza dei soggetti ai quali sono state comminate le sanzioni è connotata dalla grande tensione e dovuta all’importanza della gara;

c) gli avvenimenti descritti nel referto arbitrale non rispondono totalmente a ciò che è effettivamente accaduto e non risultano contestualizzati correttamente nell’ambito dei luoghi dove si sono verificati i fatti descritti, anche per quanto attiene alla posizione tenuta dai vari soggetti nel corridoio degli spogliatoi;

d) le sanzioni comminate appaiono eccessivamente severe.

Conclusivamente, la Società chiede la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, l’annullamento delle sanzioni delle inibizioni a tutto il 2020 comminate ai Sigg. Ferretti Andrea, Pasini Giuseppe e Magoni Oscar. L’annullamento della squalifica di due giornate effettive ai Sigg. Pavanel Massimo e Riganti Daniele. L’annullamento della sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00 inflitta alla Società Feralpisalò. In via subordinata, chiede la riduzione delle sanzioni comminate ai Sigg. Ferretti Andrea, Pasini Giuseppe, Magoni Oscar, Pavanel Massimo e Riganti Daniele al solo periodo presofferto; chiede, altresì, la riduzione della sanzione comminata ai danni del club al minimo edittale. In via ulteriormente subordinata, chiede la riduzione delle sanzioni a carico dei Sigg. Ferretti Andrea, Pasini Giuseppe, Magoni Oscar, Pavanel Massimo e Riganti Daniele al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare si dichiara inammissibile il reclamo proposto per motivi di urgenza per l’ammenda di Euro 3.000 (tre mila) irrogata alla società, atteso che la fattispecie rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 74 del CGS.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati. Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contestano l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo, si rileva che le condotte tenute dai soggetti richiamati nella parte in fatto, sono connotate da una grave violazione delle norme federali, comportamentali e di correttezza da tenere nell’ambito delle competizioni sportive.

Le condotte esaminate attengono, non solo ad un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, ma anche ad un atteggiamento di ostruzione fisica tale da vietare, anche se per qualche attimo, la libera circolazione, nel corridoio degli spogliatoi, dell’arbitro come da suo referto ufficiale. Inoltre, appariva irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, anche la indebita presenza sul terreno di gioco da parte del Pasini Giuseppe. Complessivamente, la condotta tenuta dai soggetti coinvolti nel presente procedimento appare inescusabile e concretizza correttamente le sanzioni comminate. La tensione dovuta al l’importanza della gara, rappresentata nel reclamo, non giustifica assolutamente i comportamenti tenuti.

Tuttavia, in considerazione del comportamento complessivo tenuto dal sig. Andrea Ferretti, che si è scusato con l’arbitro per quanto accaduto e tali scuse non sono state fatte nel suo interesse personale ma di tutti i soggetti interessati al procedimento, si ritiene di poter limitare la sanzione della inibizione fino al 31.12.2020, al periodo presofferto.

Per il sig. Magoni Oscar, tenuto conto del tenore delle offese profferite, il momento della competizione e la contestualizzazione della vicenda, si ritiene di poter ridurre la sanzione della inibizione dal 31.12.2020 al 22.12.2020.

Per gli altri soggetti interessati, non risultano circostanze attenuanti alla stregua delle quali è possibile ridurre le sanzioni.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso relativo all’ammenda inflitta alla società.

Accoglie parzialmente per i restanti soggetti interessati e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni:

al Sig. Ferretti Andrea al presofferto;

al Sig. Magoni Oscar fino a tutto il 22/12/2020; respinge nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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