F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 047 CSA del 28 dicembre 2020 (Calcio Lecco 1912 S.R.L.) N. 054/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 047/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 054/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 047/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente

Fabio Di Cagno                Componente relatore

Salvatore Sica                   Componente

Antonio Cafiero               Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedura d’urgenza numero RG 054/CSA/2020-20121, proposto dalla società Calcio Lecco 1912 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. D’agostino Gaetano seguito gara Pro Patria/Calcio Lecco del 13.12.2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 15.12.2020 di cui al Com. Uff. n. 224/DIV

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 17.12.2020, preceduto da rituale preannuncio del 16.12.2020, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. (di seguito Calcio Lecco) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 15.12.2020 (C.U. n. 224/DIV) con la quale è stata irrogata all’allenatore della prima squadra sig. D’Agostino Gaetano la sanzione della squalifica per tre gare effettive “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva alla quaterna arbitrale una frase irriguardosa accompagnata da una espressione blasfema”. Il tutto in occasione della gara Aurora Pro Patria – Calcio Lecco disputatasi in Busto Arsizio il 13.12.2020 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone A. Tanto il rapporto del Collaboratore della Procura Federale, quanto quello della Delegata di Lega, sono concordi nel riferire che l’allenatore della società Calcio Lecco sig. Gaetano D’Agostino, nell’abbandonare il campo al termine della gara, rivolgeva all’indirizzo del Direttore di gara ed ai suoi collaboratori la seguente espressione: “studiate porco dio”. Sostiene la reclamante, nel sottolineare la correttezza che sempre ha contraddistinto il comportamento del proprio allenatore, che l’unica frase che costui avrebbe pronunciato sarebbe stata “stasera andate a vedervi le immagini”, negando pertanto recisamente di avere usato alcuna espressione blasfema, forse riferibile ad altro soggetto presente nelle vicinanze. A conferma di tale tesi, evidenzia come di tale episodio non vi sia traccia alcuna nei referti degli Ufficiali di gara.

Insistendo sulla ingiustizia della sanzione erroneamente inflitta al sig. D’Agostino e comunque sulla sua eccessività in relazione all’episodio contestato (sottolineando come nella legislazione italiana la blasfemia viene punita solo con un’ammenda), la reclamante conclude per la revoca della squalifica o per la sua riduzione oppure, in subordine, per la sua commutazione in un’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è in parte fondato e può quindi essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.  Come si è detto, vi è assoluta concordanza tra i referti del Collaboratore della Procura Federale e della Delegata di Lega, circa l’esatta pronuncia della frase addebitata al D’Agostino (e non ad altri)., con conseguente raggiungimento della piena prova del fatto ex art. 61 C.G.S..

Né alcun rilievo può attribuirsi alla dedotta mancanza di riscontro nei rapporti degli Ufficiali di gara, posto che la frase ben potrebbe non essere stata direttamente percepita dai medesimi. Ciò premesso, è indubbio che al D’Agostino debba essere addebitato l’utilizzo di un’espressione blasfema, la cui pronuncia trova specifica punizione in sede sportiva (irrilevante restando la previsione legislativa statuale) nell’art. 37 C.G.S. con la sanzione minima della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Quanto all’espressione “studiate” rivolta agli Ufficiali di Gara, si ritiene di doverne ridimensionare, senza tuttavia eliminarla del tutto, la portata irriguardosa. Se è vero, difatti, che una espressione siffatta, in astratto, potrebbe configurarsi in termini di mera protesta, seppure colorita, è anche vero che, in concreto, una ancorchè limitata componente irriguardosa può comunque rilevarsi nella relativa pronuncia (pur sempre rappresentativa di una inaffidabilità di giudizio attribuita agli Ufficiali di gara) in quanto accompagnata dall’utilizzo dell’espressione blasfema.

Per tale più modesta violazione, pertanto, si reputa equa la sanzione meno afflittiva dell’ammenda di € 500,00.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it