F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 048 CSA del 30 dicembre 2020 (A.S.D. San Luca 1961) N. 022/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 048/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 022/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 048/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                    Presidente

Paolo Del Vecchio                       Componente relatore

Fabio Di Cagno                            Componente

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 022/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. San Luca 1961 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Cozza Francesco seguito gara San Luca/Castrovillari Calcio del 04.11.2020 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 49 del 05.11.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 30 novembre 2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 49/DIV del 05.11.2020, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva all’allenatore Sig. Cozza Francesco, tesserato per la società San Luca, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara”.

Dal  rapporto  arbitrale  si  evince  che  al  minuto  16  del  secondo  tempo  regolamentare l’allenatore del San Luca Sig. Cozza Francesco è stato espulso dal Direttore di Gara, su

segnalazione dell'AA1 Sig. Pinna Matteo (Pinerolo), per ripetute e plateali proteste, accompagnate da gesti evidenti delle mani.

Avverso tale decisione la società San Luca ha proposto reclamo ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente gravosa, ossia sproporzionata.

Il reclamo proposto nell’interesse dell’allenatore Sig. Cozza Francesco, tesserato per la San Luca, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per 2 giornate effettive di gara dell’allenatore Sig. Cozza Francesco, tesserato per la ASD San Luca, la reclamante ha eccepito l’errata interpretazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, chiedendo per l’effetto in via principale la revoca della sanzione ed in subordine la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara. Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti di gara e i referti arbitrali, che la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del Sig. Cozza Francesco, tesserato per la ASD San Luca, debba essere ridotta ad una sola giornata effettiva di gara alla luce della non particolare violenza ed irriguardosità delle espressioni profferite dall’allenatore della società reclamante.

Per quanto concerne la misura della sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo si osserva che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pertanto non conforme al dato normativo poiché non proporzionata alla gravità e al tenore delle espressioni profferite dal Sig. Cozza, il quale, pur serbando una condotta contraria alle regole di comportamento previste dalla normativa vigente, avrebbe contestato alcune decisioni arbitrali attraverso l’espressione: “ma non vedi nulla, ti svegli”.

Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della

continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti.

La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.

Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.

Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal Sig. Cozza Francesco eccedano in ogni caso i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, pur qualificando tale condotta come irriguardosa, ritiene in ottemperanza ai principi di equità e proporzionalità equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta ad una sola giornata effettiva di gara

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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