F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 049 CSA del 30 dicembre 2020 (PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.) N. 043/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 049/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 043/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 049/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente Agostino

Chiappiniello                    Componente

Giovanni Serges               Componente relatore

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 043/CSA/2020-2021, proposto dalla società Paganese Calcio 1926

S.r.l. avverso la sanzione della inibizione fino a tutto il 28.02.2021 inflitta al dirigente Raiola Filippo per i fatti relativi alla gara Juve Stabia – Paganese disputata il 29.11.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n.196/DIV del 30.11.2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2020 il Prof. Giovanni Serges;

Udito l’Avv. Lorenzo Abagnara per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società PAGANESE Calcio 1926 proponeva reclamo avverso la decisione in epigrafe, deducendo una serie di motivi. Più in particolare denunziava: a) la non corrispondenza tra quanto riportato nel referto arbitrale e la sanzione disciplinare deliberata dal giudice sportivo nel   provvedimento   impugnato.   Sottolineava   al   riguardo   che,   a   fondamento   delprovvedimento, veniva indicato il comportamento reiteratamente offensivo mentre in realtà, secondo la prospettazione del reclamante, non vi sarebbe stata alcuna reiterazione dal momento che lo stesso referto arbitrale si riferisce ad un singolo episodio (la reazione contro l’espulsione di un giocatore); b) la non congruità e, comunque sia, la sproporzione tra l’accaduto e la sanzione comminata. Più precisamente la sproporzione emergerebbe dal fatto che la disciplina applicabile, contenuta nelle recenti modifiche in materia di “falli e scorrettezze”, include tra le infrazioni passibili di espulsione l’uso di un linguaggio o il compimento di gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi, mentre il linguaggio usato dal reclamante sarebbe stato solo offensivo e non già minaccioso o ingiurioso, con la conseguenza che il Raiola avrebbe dovuto essere sanzionato con la squalifica e non con l’inibizione; c) in altre occasioni, secondo indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sportiva, un comportamento del genere sarebbe stato sanzionato con la squalifica mentre l’inibizione sarebbe stata irrogata per comportamenti ben più gravi. Da qui la possibile applicazione di circostanze attenuanti di cui al comma 2 dell’art. 13 del C.G.S.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della inibizione inflitta e, in via subordinata, la derubricazione della sanzione comminata a squalifica e, comunque, la riduzione della sanzione. All’udienza del 18 dicembre, tenuta in videoconferenza, compariva l’Avv. Abagnara il quale, dopo una breve illustrazione dei motivi, si riportava alle richieste formulate nell’atto introduttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la Corte che le ragioni poste a sostegno del ricorso non possono essere ritenute fondate. In particolare del tutto infondato appare il motivo concernente l’assenza di reiterazione del comportamento dinanzi alla chiara evidenza del referto arbitrale. La circostanza che il comportamento censurato sia riferibile ad un solo episodio non esclude affatto quella reiterazione del comportamento scorretto che l’arbitro ha puntualmente riportato e che deve, pertanto, ritenersi pienamente provata per il valore probatorio privilegiato attribuito dall’ordinamento sportivo al rapporto del direttore di gara. Analogamente, priva di consistenza appare l’argomentazione circa l’uso del linguaggio che, secondo la reclamante, sarebbe stato solo offensivo e non già minaccioso o ingiurioso, considerato che proprio la norma invocata, indica sia il comportamento offensivo che quello minaccioso o ingiurioso, ponendoli tutti sul medesimo piano e attribuendo a ciascuno di essi la  medesima  conseguenza  sanzionatoria.  Tuttavia,  quanto  alla  misura  della  sanzione,

considerazioni di equità inducono a ritenere che, in ragione del comportamento complessivamente considerato, possa pervenirsi ad una mitigazione della sanzione e, dunque, ad una sua parziale riduzione.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 31 gennaio 2021.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 

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