F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 050 CSA del 30 dicembre 2020 (NOVARA CALCIO S.P.A.) N. 048/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 050/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 048/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 050/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente Agostino

Chiappiniello                    Componente

Giovanni Serges               Componente relatore

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 048/CSA/2020-2021, proposto dalla società Novara Calcio S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Schiavi Nicolas Adrian seguito gara Grosseto/Novara del 06.12.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n.209/DIV del 7.12.2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2020 il Prof. Giovanni Serges;

Udito l’Avv. Roberto Cota per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Novara Calcio impugnava la decisione in epigrafe con la quale, in riferimento alla gara contro il Grosseto del 6 dicembre 2020 valida per il campionato di serie C, era stata inflitta al giocatore Nicolas Adrian Schiavi la sanzione della squalifica per tra gare effettive per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e per avere rivolto, dopo l’espulsione, una frase offensiva nei confronti dell’arbitro. A sostegno dell’impugnazione  il Novara  Calcio sosteneva,  per un verso,  che il comportamento del giocatore Schiavi non avesse assunto alcun carattere minaccioso o violento nei confronti dell’avversario, essendosi limitati i due giocatori ad un “rude confronto faccia a faccia”; per altro verso, sottolineava come, all’atto dell’abbandono del campo di gioco, il giocatore in questione non avesse rivolto alcun indirizzo offensivo verso l’arbitro bensì avesse pronunziato una mera, altrettanto rude, imprecazione dovuta alla consapevolezza di aver posto in essere un comportamento che aveva determinato l’espulsione. Sulla scorta di tali argomentazioni la Società reclamante sosteneva che, mentre la irrogazione della squalifica, per una giornata, in ragione del comportamento nei confronti dell’avversario, poteva ritenersi giustificata, non altrettanto poteva dirsi per la ulteriore sanzione della squalifica, per due giornate, in conseguenza dell’atteggiamento nei confronti dell’arbitro erroneamente ritenuto offensivo. In ragione di quanto sopra, la reclamante chiedeva, in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata e, in via subordinata la riduzione della squalifica a due sole giornate. All’udienza del 18 dicembre, tenutasi in videoconferenza, compariva, per la reclamante, l’Avv. Roberto Cota il quale precisava che, risultando ormai scontata la squalifica per due delle tre giornate inflitte, la richiesta doveva ritenersi limitata alla sola domanda formulata in via subordinata, per la quale insisteva, richiamando le argomentazioni svolte in reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la Corte che le la sanzione inflitta dal giudice sportivo appare giustificata in ragione della chiara evidenza emergente dal referto arbitrale il quale, come è noto, riveste fonte di prova privilegiata in assenza di contraddizioni logiche. E dal referto, appunto, emerge chiaramente sia la circostanza – peraltro non contestata – dello scontro con l’avversario, in conseguenza del quale l’arbitro aveva deciso l’espulsione, sia la circostanza che la reazione

(caratterizzata da un’espressione quanto meno inappropriata) fosse rivolta inequivocabilmente nei confronti dell’arbitro, accompagnata, com’era, da un gesto che non lasciava dubbi sul fatto che essa fosse diretta verso il direttore di gara. Se, dunque, non sussistono dubbi in ordine alla necessità di irrogare una sanzione per ambo i comportamenti, può, invece, ritenersi congruo ridurre la sanzione complessiva considerato, per un verso, che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per l’altro giocatore coinvolto nello scontro “a due” (Pedrini Matteo, della squadra del Grosseto) era stata determinata in una sola giornata e, per

altro verso, che la - pur certamente censurabile - espressione rivolta all’arbitro non sia da ritenere come propriamente ingiuriosa e giustifichi, pertanto, un’attenuazione della misura.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica da 3 (tre) a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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