F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 052 CSA del 4 gennaio 2021 (Calc. Staiti Lorenzo) N. 055/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 051/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 055/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 051/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                    Presidente

Paolo Del Vecchio                       Componente relatore

 

Daniele Cantini                            Componente

Carlo Bravi                                Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 055/CSA/2020-2021 proposto dalla società Monterosi FC avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sivilla Andrea seguito gara Monterosi FC/Lanusei Calcio del 13.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 21 dicembre 2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 71/DIV del 16.12.2020, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Sivilla Andrea, tesserato per la società Monterosi FC, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 16 del secondo tempo regolamentare il calciatore Sivilla Andrea è stato espulso dal Direttore di Gara per aver colpito a gioco fermo con mano aperta il volto dell’avversario.

Avverso tale decisione la società Monterosi FC ha proposto reclamo ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente gravosa, ossia sproporzionata.

Il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Sivilla Andrea, tesserato per la Monterosi FC, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per 3 giornate effettive di gara del calciatore Sivilla Andrea la reclamante ha eccepito l’eccesiva gravosità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo chiedendo, per l’effetto, la degradazione della condotta ascritta in capo al proprio tesserato da violenta ad antisportiva, con conseguente riduzione delle giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo.

Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti di gara, che la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Sivilla Andrea debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità.

In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dell’episodio che ha portato all’espulsione del calciatore Sivilla Andrea al 16’ minuto del secondo tempo regolamentare, ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante non debba essere configurata come “aggressiva” bensì come “gravemente antisportiva”, dovendosi quindi ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso de quo ai fini della più mite qualificazione della condotta a “gravemente antisportiva” concorrono l’assenza di conseguenze derivanti dall’azione perpetrata dal calciatore Sivilla e la singolarità della stessa, per lo più ascrivibile ad un particolare momento di foga agonistica.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la squalifica da tre a due giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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