F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 058 CSA dell’8 gennaio 2021 (A.S. Bisceglie S.r.l.) N. 046/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 058/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 046/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 058/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

 

Stefano Palazzi                           Presidente

Fabio Di Cagno                         Componente

Salvatore Sica                             Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 046/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S. Bisceglie S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al sig. Bucaro Giovanni seguito gara Catania/Bisceglie del 02.12.2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 203/DIV del 04.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 22 dicembre 2020 il prof. Salvatore Sica;

Sentito per la società A.S. Bisceglie S.r.l. l’Avv. Serena Angileri in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

che non è controversa la circostanza che il tesserato Bucaro si rendeva responsabile di un comportamento violento nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ed in particolare, come si legge nella refertazione ufficiale del Delegato di Lega, "metteva le mani al collo di un calciatore della squadra avversaria"; anche se la portata "offensiva" di tale condotta veniva, soltanto in parte, ridimensionata dal referto arbitrale che descriveva l'accaduto in termini di "tentativo";

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la gravità del comportamento in questione va sottolineata, e che tuttavia non può essere non tenuta in considerazione la concitazione del momento particolare della gara, siccome rappresentata nel ricorso proposto, tale da rendere credibile che quanto accaduto, sebbene non giustificabile, sia il risultato di altrui comportamenti provocatori; e che, pertanto, è plausibile ridurre la portata afflittiva della sanzione, tra l'altro, già sofferta per n. 4 giornate di campionato, nei termini di cui al dispositivo;

P.Q.M.

accoglie parzialmente  e, per  l’effetto, riduce  la sanzione  da  sette  a cinque  giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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