F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 059 CSA del 12 gennaio 2021 (Sig. Bernardini Simone) N. 053/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 059/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 053/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 059/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente

Daniele Cantini                Componente

Andrea Lepore                 Componente relatore

Franco Granato               Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

su reclamo numero RG 053/CSA/2020-2021 proposto dal Sig. Bernardini Simone avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 27 febbraio 2021 e ammenda di € 1.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Alma Juventus Fano/Feralpisalò del 13.12.2020 per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 222/DIV del 14.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020 il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Bernardini, dirigente del Fano, con reclamo proposto in data 15 dicembre 2020 impugna la decisione del giudice sportivo di Lega Pro, adottata il 14 dicembre 2020, con C.U. numero 222/DIV che comminava a quest’ultimo l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, e a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 27 febbraio 2021 con ammenda di euro 1.000,000 (mille, 00) perché, «posizionato in tribuna rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro più volte durante la gara».

In particolare, il Bernardini, pur riconoscendo di aver protestato in maniera ‘colorita’, contesta di aver assunto un comportamento minaccioso e intimidatorio nei confronti del direttore di gara e, in ragione di ciò, chiede di riformare il provvedimento impugnato riducendo per quanto ritenuto giusto ed equo la sanzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il caso che occupa verte in particolare sulla relazione del collaboratore della Procura Federale, dott. D’Agostino, il quale ha segnalato il comportamento del Bernardini, riportando alcuni epiteti rivolti all’indirizzo del direttore di gara. In merito a questa circostanza l’arbitro, nel corso del debriefing, ha affermato che, pur avendo udito tutto, non avrebbe inserito nulla nel proprio referto, ritenendosi soddisfatto del rapporto del delegato della Lega (cfr. sul punto rel. Collaboratore proc. fed.).

Ciò premesso, questa Corte ritiene fondato il ricorso nella parte motiva soltanto sulla misura della sanzione della inibizione.

Il comportamento del Bernardini, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. Quest’ultimo avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dirigente.

Tuttavia, valutati gli atti di gara, in ragione della condotta del Bernardini emersa in sede dibattimentale, si ritiene che la sanzione dell’inibizione possa essere in parte diminuita in misura proporzionata alla condotta posta in essere (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 febbraio 2020, dec. n. 130; Corte sportiva d’appello nazionale, 16 dicembre 2019, dec. n. 105).

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’inibizione al Sig. Bernardini Simone a tutto il 01.02.2021. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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