F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 060 CSA del 12 gennaio 2021 (U.S. Viterbese 1908 S.r.l.) N. 056/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 060/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 056/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 060/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                  Presidente

Daniele Cantini                 Componente

Andrea Lepore                   Componente relatore

Franco Granato                  Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

su reclamo numero RG 056/CSA 2020-2021 proposto dalla società U.S. Viterbese 1908 S.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 27.02.2021 e ammenda di € 1.000,00 al Sig. Ursini Alessandro e l’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Viterbese/Catania del 13.12.2020 per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 224/DIV del 15.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020 il prof. avv. Andrea Lepore e udito l’avv. Sacco Omero Jacopo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 22 dicembre 2020, la Società U.S. Viterbese 1908 s.r.l. propone reclamo avverso delibera del giudice sportivo pubblicata in C.U. numero 224 del 15 dicembre 2020 relativamente alla gara di cui in epigrafe, mediante la quale venivano comminate: a) la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 27 febbraio 2021 con

ammenda di euro 1.000,00 (mille,00) al dirigente accompagnatore ufficiale signor Alessandro Ursini, «perché al termine della gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive»;

b) sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00 (duemila,00) inflitta al sodalizio laziale «perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco e successivamente negli spogliatoi, rivolgeva agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive».

La reclamante sottolinea che al termine dell’incontro in questione il signor Ursini avrebbe soltanto tentato di avvicinarsi a più riprese al direttore di gara al fine di ottenere chiarimenti in ordine ad alcuni eventi di gioco. In ragione di ciò, poiché più volte allontanato in malo modo ad avviso della ricorrente, il signor Ursini «sbottava».

Si contesta, per questo motivo, il referto arbitrale nella parte in cui il direttore di gara sottolinea che il signor Orsini sia stato accompagnato con la forza fuori dal terreno di gioco dai suoi dirigenti e che all’altezza del tunnel, che portava negli spogliatoi, avrebbe continuato a urlare contro la quaterna arbitrale, offendendola ripetutamente.

In definitiva, pertanto, ritenendo abnorme la sanzione irrogata, chiede in via principale di riformare le sanzioni inflitte al dirigente Ursini, riducendo quella dell’inibizione fino alla data del 15 gennaio 2021 ed annullando in toto l’ammenda di euro 1.000 (mille,00) nei suoi confronti, nonché di annullare in toto l’ammenda di euro 2.000 (duemila,00) inflitta alla Società Viterbese. Soltanto in via subordinata, di ridurre tanto la sanzione dell’inibizione, quanto le sanzioni delle ammende nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Va inoltre precisato che le sanzioni dell’ammenda nella fattispecie sono comminate dal giudice di primo grado a seguito sia del comportamento dell’Ursini (euro 1.000,00), sia della condotta di persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco e successivamente negli spogliatoi, la quale rivolgeva agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive (euro 2.000,00). In merito a questa ultima sanzione non appare nel reclamo alcuna valida argomentazione a sostegno della richiesta di riduzione.

Diversamente, per quanto attiene alla posizione dell’Ursini, questa Corte ritiene fondato il ricorso nella parte motiva soltanto in merito alla misura della sanzione dell’inibizione. Il comportamento del dirigente, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. È dunque da condannare la condotta tenuta dall’Ursini, il quale, in qualità di dirigente, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dirigente.

Tuttavia, valutati gli atti di gara, in ragione del comportamento dell’Ursini emerso in sede dibattimentale, si ritiene che la sanzione dell’inibizione possa essere in parte diminuita in misura proporzionata alla condotta posta in essere (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 febbraio 2020, dec. n. 130; Corte sportiva d’appello nazionale, 16 dicembre 2019, dec. n. 105).

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’inibizione al Sig. Ursini Alessandro a tutto il 01.02.2021.

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it