F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 061 CSA del 12 gennaio 2021 (U.S. Grosseto 1912 S.r.l.) N. 028/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 061/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 028/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 061/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente

Daniele Cantini                Componente relatore

Andrea Lepore                 Componente

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 028/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza del Sig. Filippo Marra Cutrupi e dell’Avv. Monica Fiorillo, per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Grosseto/Lecco del 15.11.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante un’ammenda di € 10.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché, persone non identificate ma riconducibili alla società, dopo il termine della gara rivolgevano frasi offensive e minacciose all’arbitro che rientrava nel suo spogliatoio. Una volta che quest’ultimo ha chiuso a chiave la porta del proprio spogliatoio, detti soggetti hanno colpito con numerosi calci la porta stessa fino ad aprirla con il chiaro intento di aggredire fisicamente l’arbitro, tentativo sventato solo col pronto intervento delle forze dell’ordine, le medesime hanno poi dovuto scortare la quaterna arbitrale fino all’hotel per proteggerla dagli atteggiamenti aggressivi e minacciosi dei medesimi.”.

La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto la revoca integrale della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, ovvero, in subordine una congrua e significativa riduzione della pena pecuniaria inflitta in prime cure.

In via istruttoria, la difesa della società reclamante ha chiesto l’acquisizione, presso la Questura di Grosseto, degli atti redatti in occasione dell’evento sportivo per cui è causa, nonché il rapporto di gara redatto dal collaboratore della Procura Federale, non allegato agli atti di gara.

La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa.

Infatti, il Giudice di prime cure avrebbe ignorato molteplici e significative circostanze attenuanti per i fatti per cui è causa, quali le persone non identificate riconducibili alla società, che in realtà sono costituite da un unico soggetto, come emerge dal referto arbitrale.

Inoltre, dai rapporti redatti dagli altri ufficiali di gara, dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega, non emergono segnalazioni di particolare rilievo riguardo a fatti occorsi in campo e negli spogliatoi al termine della gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 dicembre 2020, è comparso per la parte reclamante il Direttore Generale della società, Sig. Filippo Marra Cutrupi, assistito dall’Avv. Monica Fiorillo, la quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Nella precedente riunione del 27.11.2020 questa Corte, previa sospensione della sanzione inflitta e del presente procedimento, in accoglimento della richiesta istruttoria dedotta dalla parte reclamante, con ordinanza in pari data, ha disposto l’acquisizione, sia degli atti presso la Questura di Grosseto, in relazione alla gara in questione, sia del rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale presente in loco.

Per l’espletamento di tale incombente è stato dato incarico alla Procura Federale.

La Procura Federale, con comunicazione del 09.12.2020, in ottemperanza a quanto richiesto da questo Collegio, con ordinanza in data 27.11.2020, ha inviato a questo organo giudicante, la copia del rapporto stilato dalla propria collaboratrice incaricata del controllo della gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020, mentre, in merito agli atti da acquisire presso la Questura di Grosseto, ha riferito che la richiesta non poteva essere evasa per i motivi tutti specificati dal Questore di Grosseto, con sua comunicazione del 07.12.2020, acquisita agli atti del giudizio. La Corte, fermo restando il principio dettato dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara, ha ritenuto opportuno ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Francesco Carrione, arbitro della gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020, sentito telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto.

Anche i rapporti redatti dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato della Lega, confermano il tentativo di aggressione all’arbitro da parte di un soggetto, rimasto sconosciuto, ma riconducibile alla società Grosseto, aggressione sventata grazie solo all’intervento delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda gli altri episodi citati dall’arbitro nel suo referto e non menzionati dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega nei loro rapporti, si deve dedurre che gli stessi non abbiano segnalato gli ulteriori accadimenti in quanto non presenti, essendo nelle circostanze impegnati in altre parti dell’impianto sportivo per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali.

In ogni caso, la circostanza è irrilevante ed ininfluente ai fini della decisione alla luce di quanto disposto dal sopracitato art. 61, comma 1, C.G.S..

La ricostruzione dei fatti come operata negli atti ufficiali è chiara e, stante la loro gravità, non consente a questa Corte di mitigare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che pertanto deve essere confermata.

Le condotte contestate alla società, così come descritte dal Direttore di Gara nel suo referto, che, si ricorda, gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dall’art. 61, c.1, C.G.S., sono plurime, reiterate e particolarmente gravi e, come tali, vanno stigmatizzate con fermezza ed adeguatamente sanzionate.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., deve essere respinto e la sanzione confermata nella misura determinata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

sentito l’arbitro, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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