F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 062 CSA del 12 gennaio 2021 (Sig. Ceri Mario) N. 029/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 062/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 029/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 062/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente

Daniele Cantini                Componente relatore

Andrea Lepore                 Componente

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 029/CSA/2020-2021, proposto dal sig. Ceri Mario avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 28.02.2021 inflitta al reclamante seguito gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza del Sig. Filippo Marra Cutrupi e dell’Avv. Monica Fiorillo, per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Mario Ceri, presidente della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Grosseto/Lecco del 15.11.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto all’odierno reclamante l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 28 febbraio 2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché al termine della gara, entrava indebitamente nel recinto di gioco e, avvicinato l’arbitro, con fare aggressivo e minaccioso gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose. Tale comportamento veniva più volte reiterato negli spogliatoi. In una di tali occasioni si avvicinava pericolosamente al medesimo con fare aggressivo prontamente fermato dalle forze dell’ordine.”.

L’odierno reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto una congrua riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

In via istruttoria ha chiesto l’acquisizione, presso la Questura di Grosseto, degli atti redatti in occasione dell’evento sportivo per cui è causa, nonché il rapporto di gara redatto dal collaboratore della Procura Federale, non allegato agli atti di gara.

Il dirigente della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo ingiusta ed estremamente severa rispetto al comportamento da lui tenuto negli eventi in esame.

Infatti, all’odierno reclamante possono essere addebitate frasi offensive all’indirizzo del Direttore di Gara e l’indebito ingresso nel recinto di gioco, ma non anche il presunto comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, sedato con l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Tale comportamento è da attribuire ad altro soggetto non riconosciuto, ma riconducibile alla società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., come chiaramente evidenziato dall’arbitro, dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega, nei loro rapporti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 dicembre 2020, è comparso per la parte reclamante il Direttore Generale, Sig. Filippo Marra Cutrupi, assistito dall’Avv. Monica Fiorillo, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Nella precedente riunione del 27.11.2020 questa Corte, previa sospensione della sanzione inflitta e del presente procedimento, in accoglimento della richiesta istruttoria dedotta dalla parte reclamante, con ordinanza in pari data, ha disposto l’acquisizione, sia degli atti presso la Questura di Grosseto, in relazione alla gara in questione, sia del rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale presente in loco.

Per l’espletamento di tale incombente istruttorio è stato dato incarico alla Procura Federale. La Procura Federale, con comunicazione del 09.12.2020, in ottemperanza a quanto richiesto da questo Collegio con ordinanza in data 27.11.2020, ha inviato a questo organo giudicante, la copia del rapporto stilato dalla propria collaboratrice incaricata del controllo della gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020, mentre, in merito agli atti da acquisire presso la Questura di Grosseto, ha riferito che la richiesta non poteva essere evasa per i motivi tutti specificati dal Questore di Grosseto, con sua comunicazione del 07.12.2020, acquisita agli atti del giudizio. La Corte, fermo restando il principio dettato dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara, ha ritenuto opportuno ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in esame.

Il Sig. Francesco Carrione, arbitro della gara Grosseto/Lecco del 15.11.2020, sentito telefonicamente ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando che il tentativo di aggressione subito non è da ascrivere al Sig. Mario Ceri ma bensì ad un altro soggetto, non identificato, ma riconducibile alla società U.S. Grosseto 1912 s.r.l..

Tale circostanza è confermata altresì dai referti del collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega.

La condotta tenuta nella circostanza dal Sig. Mario Ceri, Presidente della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., così come descritta dal Direttore di Gara, nel suo referto, che, si ricorda, gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dall’art. 61, c.1, C.G.S., ma comunque non contestata dall’odierno reclamante, deve essere qualificata come condotta ingiuriosa ed irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), C.G.S., che, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede, come sanzione minima l’inibizione per un mese.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità dei comportamenti e delle offese rivolte all’arbitro dal massimo dirigente della società grossetana.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, per la gravità e offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara da parte del Presidente della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., che nelle circostanze per cui è causa ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto in primis un dirigente del suo rango in ossequio alla normativa federale.

Seppur, come detto, i comportamenti di cui trattasi rimangano, sicuramente, irrispettosi e riprovevoli, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a tutto l’08.03.2021, tenuto conto della sospensione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dal Sig. Mario Ceri, Presidente della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. deve essere accolto e la sanzione inflitta rideterminata con l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a tutto l’08.03.2021.

P.Q.M.

sentito l’arbitro, accoglie il reclamo in epigrafe e, tenuto conto della sospensione, della sanzione, ridetermina l’inibizione a tutto l’8.03.2021.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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