F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 063 CSA del 13 gennaio 2021 (S.S.D. A.R.L. Mezzolara Calcio) N. 059/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 063/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 059/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 063/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente relatore

Andrea Lepoe                            Componente

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 059/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S.D. a R.L. Mezzolara Calcio avverso la sanzione della squalifica a tempo fino al 07.01.2021 inflitta al Sig. Lazzari Mirko seguito gara Real Querceta/Mezzolara del 16.12.2020 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Nazionale del Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 72 del 17.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 28 dicembre 2020 l’avv. Paolo Del Vecchio con la presenza del Dirigente della società reclamante sig. Lazzari Mirko;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società Mezzolara la sanzione della squalifica del Sig. Lazzari Mirko a tempo fino al 07.01.2021, a seguito della partita del Campionato di Serie D - 2020/2021, 6^ giornata andata, girone D, Real Querceta/Mezzolara, disputata in data 16.12.2020, e segnatamente per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore avversario, nonché frase irriguardosa nei confronti di un A.A., sanzione così determinata anche in considerazione della sosta per le festività natalizie (Com. Uff. n. 72 del 17.12.2020).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata società Mezzolara Calcio, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi. In particolare, secondo la reclamante, l’espressione offensiva all’indirizzo del calciatore avversario è ciò che realmente è avvenuto, mentre non sarebbe stata pronunciata l’espressione irriguardosa nei confronti di un A.A. e il Sig. Lazzari Mirko, inoltre, avrebbe agito in un momento concitato delle fasi finali di una gara carica di tensione e, dopo l’espulsione, avrebbe velocemente lasciato il rettangolo di gioco; pertanto, secondo la reclamante, la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e non proporzionata all’effettiva colpa; infine, si chiedeva di rivalutare la sanzione e ridurre la squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

Il reclamo proposto dalla società Mezzolara Calcio è fondato e, pertanto, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al 35° minuto del secondo tempo regolamentare il dirigente accompagnatore Lazzari Mirko della società Mezzolara, a gioco fermo, urlava a gran voce e con tono aggressivo contro un giocatore della squadra avversaria un’espressione offensiva, nonché una frase irriguardosa nei confronti di un A.A

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi del C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Orbene, il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 novembre2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 27 maggio2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie, la Corte riconosce l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore Lazzari Mirko, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Lazzari, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative diminuenti, ed in particolare la fase concitata della partita.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18 gennaio 2018; C.U. n. 39/CSA, Sez. II, del 31 ottobre 2017), appare dunque appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di due giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Per l’effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Lazzari può essere ridotta, come appare equo, da inibizione fino al 7 gennaio 2021 alla squalifica per due giornate effettive di gara, peraltro già scontata in data 20 e 23 dicembre 2020.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara peraltro già scontate il 20 e il 23 dicembre 2020.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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