F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 065 CSA del 20 gennaio 2021 (F.C. Francavilla) N. 067/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 065/CSA2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 067/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 065/CSA2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                      Presidente

Paolo Del Vecchio            Componente

Andrea Lepore                 Componente (relatore)

Franco Granato               Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

su reclamo numero di RG 067/CSA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Francavilla avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cabrera Joaquin Nicolas seguito gara Francavilla/Sorrento del 20.12.2020, per la riforma del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 05.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 28 dicembre 2020 la società Francavilla propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive del calciatore Cabrera inflitta allo stesso dal giudice sportivo presso il dipartimento interregionale con provvedimento pubblicato sul C.u. n. 75 del 21 dicembre 2020 per i fatti relativi all’incontro Francavilla-Sorrento di cui in epigrafe. La reclamante a fondamento e supporto della sua impugnazione adduce quale argomentazioni l’eccessiva gravosità e severità della punizione irrogata dal giudice di prime cure al proprio


calciatore, in quanto non ritiene qualificabile come violenta la condotta posta in essere da questo ultimo, in ragione della totale assenza di qualunque intento lesivo dell’incolumità nei confronti del calciatore avversario, il quale non riportava alcun danno fisico. Contesta sul punto la dinamica dell’azione e che il colpo inferto dal proprio tesserato all’avversario sia stato effettuato durante lo svolgimento del gioco e precisamente mentre cercava di divincolarsi da una marcatura. Aggiunge, inoltre, che il colpo allo stomaco refertato dall’arbitro sarebbe stato soltanto accidentale ed effettuato con la mano e non con il pugno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

In prima battuta, si evidenzia che la dinamica dell’azione e il comportamento tenuto dal Cabrera, descritti nel rapporto di gara dall’arbitro, prefigurano i crismi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.,  ossia un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; nella medesima direzione cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018; in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie che occupa, di là dalla mancata produzione dei danni e che prevedono quale sanzione minima la squalifica del giocatore per 3 giornate effettive di gara.

Inoltre, questa Corte, al fine di dirimere qualsiasi dubbio, ha ritenuto opportuno ascoltare il direttore di gara. Quest’ultimo, intervenuto nel corso della camera di consiglio, ha confermato il proprio rapporto di gara in maniera precisa e dettagliata e, dunque, che il colpo era stato inferto dal Cabrera con un pugno allo stomaco, in maniera violenta.

In ragione di tali affermazioni, si ritiene dunque che la sanzione comminata dal giudice di prime cure sia assolutamente proporzionata.

P.Q.M.

sentito l’Arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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