F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 066 CSA del 21 gennaio 2021 (A.S.D. Union San Giorgio Sedico) N. 061/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 066/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 061/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 066/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                      Presidente

Paolo Del Vecchio            Componente (relatore)

Andrea Lepore                 Componente

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo di RG 060/CSA/2020/2021, proposto dalla società A.S.D. Union San Giorgio Sedico avverso la sanzione della squalifica fino al 17.04.2021 inflitta al Sig. Luca Tiozzo Peschiero seguito gara AC Trento 1921/Union San Giorgio Sedico del 16.12.2020, per la riforma del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 72 del 17.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza del giorno 5 gennaio 2021 l’Avv. Paolo Del Vecchio;

Sentiti gli Avv. Eduardo Chiacchio e Sonia Sommacal per l’ASD Union San Giorgio Sedico e l’allenatore sig. Luca Tiozzo Peschiero;

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 72/DIV del 17.12.2020, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., infliggeva all’allenatore Sig. Luca Tiozzo Peschiero, tesserato per la società A.S.D. Union San Giorgio Sedico, la sanzione della squalifica fino al 17.04.2021 “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore avversario, nonché frase irriguardosa nei confronti di un A.A.”.

Dal rapporto arbitrale si evince che al minuto 49 del secondo tempo regolamentare l’allenatore dell’Union San Giorgio Sedico Sig. Luca Tiozzo Peschiero è stato espulso dal Direttore di Gara, su segnalazione dell'AA1, per aver urlato a gran voce all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria l’espressione discriminatoria: “….omissis”.

Avverso tale decisione la società A.S.D. Union San Giorgio Sedico ha proposto reclamo eccependo l’errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo e chiedendo, per l’effetto, in via principale la derubricazione della condotta ascritta da discriminatoria a meramente offensiva, e contestuale riduzione della sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara; in subordine la riduzione della squalifica in ottemperanza ai principi di equità e di proporzionalità.

Il reclamo proposto nell’interesse dell’allenatore Sig. Luca Tiozzo Peschiero, tesserato per la A.S.D. Union San Giorgio Sedico, va accolto parzialmente per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica fino al 17.04.2021 inflitta all’allenatore Sig. Luca Tiozzo Peschiero, tesserato per la ASD San Giorgio Sedico, la reclamante ha eccepito l’errata interpretazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, chiedendo in via principale la derubricazione della condotta ascritta da discriminatoria a meramente offensiva.

Visti gli atti di gara e i referti arbitrali, ritiene questa Corte che la condotta perpetrata dall’allenatore Sig. Luca Tiozzo Peschiero nel corso della gara AC Trento 1921/Union San Giorgio Sedico del 16.12.2020, valevole per la 9^ giornata del Campionato di Serie D – Girone A 2020/2021, sia stata correttamente qualificata dal Giudice Sportivo come discriminatoria e non debba, pertanto, essere derubricata.

Ed infatti, con specifico riferimento ai fenomeni discriminatori, è necessario distinguere, in seno ai diversi comportamenti, ciò che costituisce un effettivo «atteggiamento discriminatorio limitativo della dignità e della libertà personale e atto a offrire al destinatario ridotti diritti ed a porre in essere, nei suoi confronti, atteggiamenti ghettizzanti», dal «mero insulto becero ed ineducato» il quale, pur essendo egualmente sanzionato – sulla base di altre disposizioni normative –, «non comporta per il destinatario dell’insulto […] alcuna specifica limitazione (discrimine) della sua libertà e/o dignità» (cosí, Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2014, n. 179/CGF, punto 4).

Ai sensi dell’art. 28 C.G.S. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

La fattispecie, pertanto, si presenta particolarmente “ampia”, ricomprendendo anche le discriminazioni territoriali per nazionalità o addirittura per origine etnica.

Nel caso de quo, infatti, appare evidente che, con l’intera frase composta dalla parola “omissis” e dall’ulteriore aggiunta “…”, il sig. Tiozzo Peschiero abbia voluto attribuire una valenza non solo offensiva, ma anche discriminatoria.

D’altronde anche il motivo di reclamo, finalizzato alla derubricazione della fattispecie, in base alla quale ogni nazionalità potrebbe avere un connotato discriminatorio è recessivo rispetto all’ampiezza della previsione della norma.

Pur tuttavia, proprio l’ampiezza della previsione dell’art. 28, impone di fare qualche distinguo.

In particolare la discriminazione razziale – che costituisce condotta ostativa al naturale processo di integrazione tra i popoli – è sicuramente più grave di quella territoriale, ipotesi che, seppur deprecabile, si presta a maggiori interpretazioni.

Appare chiaro che se il Legislatore federale ha voluto di recente ricomprendere tra i “Comportamenti discriminatori” anche quelli fondati sulla nazionalità o sull’origine etnica, distinguendoli da quelli tipicamente razziali, è compito degli Organi di giustizia prendere in considerazione anche le differenze.

Discriminazioni per razza, colore, sesso o religione: anch’esse appaiono più gravi della discriminazione meramente territoriale.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte, conformemente al dato normativo, ritiene che la condotta perpetrata dall’allenatore Sig. Luca Tiozzo Peschiero, ancorché qualificata come discriminatoria, possa beneficiare, nel caso di specie e anche in considerazioni del contesto in cui è avvenuto il f atto, dell’attenuante generica o “innominata” di cui all’art. 13, comma 2 C.G.S, proprio per la diversa valenza della discriminazione medesima.

Infatti il Tiozzo ha profferito quella frase in un momento di particolare concitazione agonistica (si era a fine gara e la sua squadra stava perdendo per 3 a 2) e dalla lettura della documentazione appare dubbio che la frase sia stata urlata a gran voce, dal momento che non è stata sentita direttamente dal destinatario dell’offesa, il calciatore del Trento ALIU GRASIAN, né direttamente dall’arbitro (al quale l’ha riferita l’assistente).

Tale circostanza nulla toglie al fatto che l’espressione sia stata profferita, ma costituisce un elemento di valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ai fini della configurazione dell’attenuante di cui sopra.

Ma, giova ribadirlo, ciò che offre lo spazio per l’applicazione dell’attenuante è che la frase, ancorchè offensiva e deprecabile, attinge ad una discriminazione di origine territoriale che, a giudizio di questa Corte, può ritenersi, nel caso di specie, meno grave di quella tipicamente di razza, colore, sesso o religione.

La sanzione della squalifica, quindi, alla luce del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, può essere ridotta (in senso conforme a tale orientamento si veda anche decisione della Corte Giust. Fed. a sez. unite in C.U. n. 088 del 13.7.2020).

Ciò in omaggio al principio di proporzionalità che anima sempre le decisioni degli Organi della giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutando le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (principale della pena è la rieducazione del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche.

Le sanzioni devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); inoltre esse non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione.

Pertanto l’ampiezza dell’art. 28 ha assimilato fattispecie diverse tra loro che, come nel caso in questione, possono dar luogo a comminazioni di sanzioni uguali per fattispecie di gravità diversa.

Il Sig. Tiozzo Peschiero, pur serbando una condotta discriminatoria e contraria alle regole di comportamento previste dalla normativa vigente, non ha fatto alcun riferimento specificamente “razziale” del soggetto destinatario, bensì unicamente alla sua provenienza territoriale.

Questa Corte, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, in ottemperanza al principio di proporzionalità e considerata l’attenuante generica di cui all’art, 13, comma 2 C.G.S., ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta sino al 17 febbraio 2021, riducendo alla metà la sanzione comminata dal primo Giudice

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al sig. Luca Tiozzo Peschiero sino a tutto il 17 febbraio 2021.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it