F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 067 CSA del 21 gennaio 2021 (Taranto F.C. 1912) N. 061/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 067/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 061/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 067/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Paolo Del Vecchio                     Componente relatore

Andrea Lepore                           Componente

Franco Granato                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 061/CSA/2020-2021, proposto dalla società Taranto F.C. 1912 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Rizzo Gianmarco seguito gara Taranto F.C./Real Aversa del 20.12.2020 per la riforma della Delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza del giorno 5 gennaio 2021 l’Avv. Paolo Del Vecchio;

Sentito per la società Taranto F.C. 1912 l’Avv. Eduardo Chiacchio; Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO

Con decisione del 21.12.2020 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Gianmarco Rizzo del Taranto F.C. 1912 “per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria, ingenerando una rissa a cui partecipavano circa 25/30 tesserati di entrambe le società”.

In particolare, dal supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara, sig. Gabriele Restaldo di Ivrea, si legge che “a fine gara, al rientro negli spogliatoi, avveniva uno scontro verbale tra il numero 6 del Taranto (Rizzo Gianmarco) e l'allenatore del Real Aversa (De Stefano Antonio). La situazione sfociava rapidamente in uno scontro fisico a cui si univano diversi tesserati delle due compagini (all'incirca 25-30 persone. Spinte e insulti, oltre ad uno spunto partito da parte di un tesserato del Real Aversa che però non è stato possibile indentificare vista la concitazione del momento). A fatica veniva ripristinato l'ordine da parte della forza pubblica presente che dopo qualche minuto di ressa come sopra indicato permetteva il rientro all'ordine”.

Propone reclamo la società Taranto F.C. 1912 in difesa del suo atleta per chiedere la riduzione della squalifica ad una giornata, facendo valere a tal fine una diversa ricostruzione fattuale. Nello specifico, ad avviso della squadra ionica la sanzione irrogata in I grado al proprio tesserato è troppo severa, atteso che tra quest’ultimo e l’allenatore della compagine aversana, sig. De Stefano, vi è stato un mero “scontro verbale”, non caratterizzato dallo scambio di espressioni irriguardose e ben distinto dalla successiva “ressa”, per sedare la quale è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Peraltro, la società reclamante sottolinea che il clima allo stadio è stato sempre teso: prima, durante e dopo la gara. Al di là della zuffa che ha coinvolto circa 30 persone, si segnala un altro episodio: il direttore sportivo dell’Aversa, tale Paolo Filosa, avrebbe inveito nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo contro esponenti della squadra del Taranto e contro la terna arbitrale, attendendo addirittura gli stessi dopo la partita, tanto da costringere gli stessi per circa 40 minuti fuori l’impianto sportivo, costringendo l’arbitro e i suoi collaboratori ad uscire da un varco secondario, grazie alle Forze dell’Ordine.

Il ricorso è fondato e, per l’effetto, va accolto negli specifici termini di cui alle motivazioni in

DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La  condotta  irriguardosa,  invece,  è  meno  grave  dell’ingiuria  e  consiste  in  espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). Essa è prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lettera a), del nuovo C.G.S. con la sanzione della squalifica base “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.

L’elenco di circostanze attenuanti contenuto nell’art. 13 del C.G.S. non è tassativo, atteso che ai sensi del comma 2 “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell’ambito dell’ordinamento penale.

Sotto un profilo oggettivo, la condotta tenuta dal calciatore Rizzo non può essere sussunta nella fattispecie dell’ingiuria o in quella della condotta irriguardosa, ma assume i caratteri del comportamento meramente scorretto. In primis, dagli atti di gara non è emerso il preciso contenuto dello scambio che il suddetto atleta e l’allenatore della squadra campana hanno avuto a fine partita, ragion per cui non si può vagliare in concreto la gravità delle frasi proferite dal Rizzo, delle quali lo stesso arbitro ha rilevato la semplice “animosità”.

In secondo luogo, dalle risultanze probatorie dell’udienza del 5.1.2021 è emerso che l’allenatore aversano avrebbe provocato l’atleta tarantino, facendo assumere rilevanza nel caso di specie alla circostanza attenuante della provocazione.

Peraltro tale atmosfera risulta aggravata dal comportamento del dirigente accompagnatore dell’Aversa, tale paolo Filosa, che avrebbe creato un clima da ressa continua.

Affermatasi nel diritto penale come attenuante dei reati di ingiuria e diffamazione ai sensi dell’art. 599 c.p., tale circostanza può essere trasposta anche nel diritto sportivo. Già sotto la vigenza del vecchio C.G.S. si discuteva sulla rilevanza dell’eventuale provocazione. In alcunedecisioni i giudici sportivi hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Questa Corte ritiene che anche la provocazione dell’allenatore avversario, unitamente al mero carattere “animato” ma non “irriguardoso” dello scontro verbale, concorra a mitigare la sanzione irrogata dal giudice di prime cure in capo al calciatore pugliese.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la squalifica da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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