F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 069 CSA del 26 gennaio 2021 (U.S. Avellino 1912 S.R.L.-calc. Pizzella Antonio) N. 063/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 069/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 063/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 069/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

A CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                 Presidente

Daniele Cantini                Componente

Fabio Di Cagno                Componente (relatore)

Carlo Bravi                       Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 063/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l., avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pizzella Antonio seguito gara Bari/Avellino del 20.12.2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 232/DIV del 21.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 11 gennaio 2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30.12.2020, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Avellino 1912

s.r.l. (di seguito U.S. Avellino) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 21.12.2020 (C.U. n. 232/DIV) con la quale è stata irrogata al proprio calciatore Pizzella Antonio la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi spingeva con una spallata un assistente arbitrale la cui caduta veniva impedita solo dalla presenza di altre persone”. Episodio occorso al termine della gara Bari – Avellino del 20.12.2020, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.

In particolare, riferiva il 1° Assistente sig. Salvatore Emilio Buonocore che “a fine gara mentre mi avviavo verso gli spogliatoi, venivo spinto con il braccio e con l’anca dal numero 12 Pizzella Antonio Avellino che mi faceva quasi cadere sul dirigente Di Somma Salvatore Avellino. Quest’ultimo, che mi precedeva nella discesa degli scalini che portavano verso gli spogliatoi, girandosi verso di me in tono minaccioso mi diceva: ma che cazzo combini, devi avere rispetto” (così il referto).

Sostiene la reclamante la eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata al calciatore Pizzella, il quale si era reso protagonista di un gesto assolutamente involontario privo di alcun intento lesivo nei confronti dell’Assistente arbitrale. In particolare, essa reclamante attribuisce la spinta ad uno scivolone sui gradini causato dai tacchetti inumiditi dal terreno, a seguito della quale l’Assistente medesimo non aveva riportato alcuna conseguenza fisica ed anzi neppure era caduto.

Nel riportare alcuni precedenti giurisprudenziali relativi a situazioni analoghe oggetto di provvedimenti sanzionatori meno gravi, la reclamante conclude per la riforma della delibera impugnata, sollecitando la riduzione della squalifica da quattro e due giornate o comunque in misura più equa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Va premesso che questa Corte Sportiva ha ritenuto di sentire l’Assistente sig. Buonocore, il quale ha sostanzialmente confermato la dinamica nell’evento così come descritta nel referto, aggiungendo che, a suo parere, il gesto del calciatore era da porsi in relazione ai momenti di tensione che si erano determinati sul campo a fine gara, poco prima di iniziare la discesa negli spogliatoi.

A fronte della natura privilegiata, ai fini probatori, del referto dell’Assistente, la tesi sostenuta dal calciatore circa la fortuità della spinta, per essere egli scivolato sugli scalini a causa dei tacchetti degli scarpini umidi, non ha trovato alcuna conferma ed anzi appare poco verosimile, come dimostra la totale mancanza di scuse da parte del calciatore all’Assistente, scuse che certamente non sarebbero mancate laddove la spinta fosse stata fortuita, ma tale da far rovinare quest’ultimo addosso ad un’altra persona.

Se dunque non può negarsi la responsabilità del calciatore e la pericolosità del gesto (una spinta sugli scalini che poteva determinare ben più gravi conseguenze), questa Corte Sportiva ritiene adeguata anche la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (squalifica per 4 giornate effettive di gara), risultando perfettamente realizzata la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 36, 1° comma, lett. b), C.G.S., che appunto in tale misura minima punisce la condotta gravemente irriguardosa di un calciatore nei confronti degli ufficiali di gara e che si concretizza in un contatto fisico.

P.Q.M.

sentito l’Assistente n. 1, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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