F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 074 CSA del 28 gennaio 2021 (A.S.D. Calcio Caldiero Terme) N. 071/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 074/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 071/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 074/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Stefano Toschei – Componente

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 071/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Calcio Caldiero Terme avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Rossi Jacopo seguito gara Ambrosiana/Caldiero del 23.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 3 gennaio 2021 l’A.S.D. Calcio Caldiero Terme propone reclamo contro la delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u.

n. 77 del 24/12/2020 in merito alla gara Ambrosiana-Caldiero di cui in epigrafe nella quale veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara il calciatore Rossi Jacopo «per avere colpito un calciatore avversario con una violenta manata alla gola».

Nello specifico la reclamante contesta l’imprecisa ricostruzione dei fatti dell’Assistente di gara n. 1, alla base della sanzione.

Questo perché la manata imputata al Rossi sarebbe stata rivolta al calciatore Zanetti Nicolò al petto e non alla gola, come indicato nel rapporto di gara dell’assistente. Una simile inesattezza, ad avviso della Caldiero, porterebbe a ritenere che il comportamento del Rossi sia da riferire alla norma di cui all’art. 19, comma 10, C.G.S. (sic!) e non all’ipotesi aggravante prevista al medesimo articolo al comma 4, lett. b). La reclamante, inoltre, puntualizza che il Rossi nella sua carriera non ha mai subito espulsioni per condotta violenta.

Per tali ragioni il sodalizio chiede la riduzione della squalifica del suo tesserato da tre giornate ad una.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, va precisato che la reclamante richiama nel proprio ricorso l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva precedente, oggi dunque riferibile all’art. 38 C.G.S. Tanto chiarito, come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene altresì ricordare fin da subito che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US  Lecce,  in  Com  uff.  n.  153/CGF  del  18  gennaio  2011),  dove  si  rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014).

Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.).

Ciò posto, con riguardo al caso di specie, al fine di dirimere qualsiasi dubbio sugli accadimenti, questa Corte ha ritenuto di dover ascoltare telefonicamente l’Assistente

n. 1, autore della segnalazione inserita nel rapporto di gara. Interrogato, quest’ultimo ha spiegato in maniera molto dettagliata la dinamica dell’azione e ha ribadito con convinzione la connotazione violenta della condotta del Rossi, sottolineando il colpoalla gola e non al petto. Il suo comportamento configura dunque appieno la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. come rappresentato nei precedenti citati da questa Corte.

Ne deriva che la sanzione del giudice di prime cure è congrua.

P.Q.M.

sentito l’Assistente n. 1, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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