F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 075 CSA del 28 gennaio 2021 (G.S.D. Ambrosiana) N. 072/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 075/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 072/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 075/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE TERZA

 

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Stefano Toschei – Componente

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 072/CSA/2020-2021 proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Zanetti Niccolò seguito gara Ambrosiana/Caldiero del 23.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 3 gennaio 2021 la G.S.D. Ambrosiana 1927 propone reclamo contro la delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 77 del 24/12/2020 in merito alla gara Ambrosiana-Caldiero di cui in epigrafe nella quale veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara il calciatore Zanetti Niccolò «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una violenta testata».

Nello  specifico  la  reclamante  contesta  la  discordanza  tra  il  rapporto  di  gara dell’Assistente n. 1 dove si dichiara che la sanzione dell’espulsione seguiva ad «una testata all’avversario» e la delibera del giudice sportivo che discorre di «una violenta testata all’avversario». La reclamante sottolinea al contrario che il calciatore Zanetti sarebbe andato soltanto a contatto testa a testa con l’avversario il quale poi sarebbe finito a terra.  Domanda dunque una riqualificazione della condotta, evidenziando la sproporzione della sanzione rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato. Chiede, pertanto, la riduzione della squalifica del suo tesserato secondo equità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene ricordare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014).

Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.).

Ciò posto, con riguardo al caso di specie, al fine di dirimere qualsiasi dubbio sugli accadimenti, questa Corte ha ritenuto di dover ascoltare telefonicamente l’Assistente n. 1, autore della segnalazione inserita nel rapporto di gara. Interrogato, quest’ultimo ha spiegato in maniera molto dettagliata la dinamica dell’azione e ha ribadito con convinzione la violenza della testata dello Zanetti all’avversario. Il suo comportamento configura dunque appieno la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. come rappresentato nei precedenti citati di questa Corte.

Ne deriva che la sanzione del giudice di prime cure è congrua.

P.Q.M.

sentito l’Assistente n. 1, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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