F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 078 CSA del 3 febbraio 2021 (Gelbison Vallo della Lucania) N. 090/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 078/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 090/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 078/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

A seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 090/CSA/2020-2021 proposto dalla società Gelbison Vallo di Lucania avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. D’Orsi Raffaele seguito gara Castrovillari Calcio/Gelbison Vallo di Lucania del 24.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 29.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 28 gennaio 2021 la società sportiva A.S.D. Gelbison Cilento propone reclamo avverso la decisione del giudice sportivo  presso il Dipartimento interregionale, pubblicata sul C.u. n. 95 del 27 gennaio 2021, con la quale il calciatore D’Orsi Raffaele, in occasione dell’incontro Castrovillari/Gelbison di cui in epigrafe, veniva sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto durante una fase di gioco.

La reclamante ricostruisce l’episodio in modo diverso sostenendo che il D’Orsi si sia limitato semplicemente a sbracciare con il calciatore avversario, toccandolo al volto involontariamente con la propria mano, senza alcuna cattiveria.

Domanda dunque una riqualificazione della condotta, evidenziando la sproporzione della sanzione rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato. A fondamento del ricorso, la Gelbison allega una serie di precedenti giurisprudenziali.

Chiede pertanto la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, è necessario sottolineare che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.). Nel caso che occupa l’Assistente n. 1 afferma nel proprio referto che il D’Orsi «colpiva a volto un avversario provocandone momentaneo dolore utilizzando la mano aperta».

Ciò posto, va poi ricordato che la condotta gravemente antisportiva si configura di regola qualora venga sferrato un colpo di una certa intensità durante lo svolgimento del gioco (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, in C.u. 070/CSA del 15 gennaio 2018, la quale sanzionò con la squalifica per due giornate effettive di gara il contatto «avvenuto con pallone in gioco durante un’azione volta a contendere quest’ultimo all’avversario e che lo schiaffo al volto sia stato sferrato in un unico movimento, senza soluzione di continuità»; vedi anche Corte sportiva d’appello nazionale, in C.u. n. 056/CSA del 22 dicembre 2016).

Al contrario, si precisa che è violenta la condotta caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso U.S. Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ma non è questo sicuramente il caso.

In ragione, dunque, di tali arresti e delle precisa descrizione della vicenda dell’Assistente n. 1 nel rapporto di gara, si evince che la condotta del D’Orsi è senz’altro riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara. respinge.

P.Q.M.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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