F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 079 CSA dell’8 febbraio 2021 (F.C Pro Vercelli 1892/ A.S. Livorno Calcio) N. 076/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. 079/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 076/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 079/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Andrea Lepore – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Franco Granato - Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 076 del 2021, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.; per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico dell’08.01.2021 di cui al Com. Uff. n. 247/DIV; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 25.1.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Cristhian Peretti per la reclamante F.C. Pro Vercelli e gli avvocati Annalisa Roseti e Oreste Marocco per la resistente A.S. Livorno Calcio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 13.1.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. (di seguito F.C. Pro Vercelli) ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 08.01.2021 (C.U. n. 247/DIV) ha respinto il proprio ricorso tendente a far dichiarare “l’invalidità del risultato” della gara F.C. Pro Vercelli – A.S. Livorno disputatasi il 16.12.2020 e terminata con il punteggio di 0 a 2 in favore della A.S. Livorno.  A fronte delle doglianze della ricorrente, la quale sosteneva l’irregolare posizione dei calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Luca, tutti tesserati il 31.10.2020 con visto di esecutività rilasciato il 3.11.2020, per essere risultata invalida la c.d. fidejussione budget che avrebbe dovuto garantire il superamento del monte-ingaggi previsto dal punto 18 del C.U. n. 222/A del 15.6.2020, il Giudice Sportivo prendeva atto da un lato che le violazioni amministrative connesse al mancato rilascio della fidejussione (per le quali era in corso un’indagine della Procura Federale) avrebbero eventualmente costituito oggetto di  un  autonomo  procedimento  disciplinare,  dall’altro  che,  in  occasione  della  gara  del 16.12.2020, i tre calciatori versavano in posizione regolare, in quanto tesserati per la società

A.S. Livorno, con visto di esecutività rilasciato il 3.11.2020 a mai revocato.

Avverso detta pronuncia propone reclamo la F.C. Pro Vercelli, lamentando che il Giudice Sportivo non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dalla accertata invalidità della fidejussione prodotta dalla società A.S. Livorno in relazione al tesseramento dei calciatori Stancampiano, Bussaglia e Gemignani.

In particolare, osserva la reclamante:

-che lo stesso Giudice Sportivo aveva dato atto della invalidità della fidejussione rilasciata da Bank Winter & Co. AG (circostanza confermata dalla medesima banca – Agenzia di Vienna);

-che la stessa Lega Pro, a fronte della comunicazione ricevuta dalla suddetta banca circa la non autenticità della fidejussione rilasciata ad alcune società (tra cui la stessa A.S. Livorno), aveva invitato essa A.S. Livorno a depositare idonea garanzia fidejussoria sostitutiva entro il termine essenziale del 24.11.2020;

-che la A.S. Livorno aveva chiesto un differimento del termine;

-che la Lega Pro aveva confermato il termine di scadenza e, a seguito del suo inutile decorso, aveva informato la FIGC che la A.S. Livorno ed altre società avevano rappresentato la propria impossibilità a fornire la richiesta garanzia sostitutiva;

-che della vicenda era stata formalmente investita la Procura Federale.

Sostiene pertanto che, nel caso di specie, risulterebbe violato il C.U. n. 222/A del 15.6.2020 (Termini e Disposizioni Regolamentari in materia di Tesseramento per la Stagione Sportiva 2020/2021 per Società di Serie A, B e Serie C) laddove, mentre l’art. 14 prevede la decorrenza

del tesseramento dal deposito della documentazione presso la piattaforma federale telematica, a condizione del rilascio del visto di esecutività da parte della Lega competente, il successivo art. 18 impone alle società che nel corso della stagione sportiva 2020/2021 superino il massimale di € 1.000.000,00 per i costi dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati, di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad € 1.000.000,00, con la precisazione che l’inosservanza di tale adempimento entro il termine di 8 giorni dal deposito (per i contratti depositati dal 29.9.2020 al 3.1.2021) comporta la mancata esecutività dei contratti e la conseguente caducazione del deposito stesso.

Ritiene pertanto la reclamante che la accertata invalidità della fidejussione prodotta dalla A.S. Livorno ed il mancato deposito di una garanzia sostitutiva nel termine essenziale ad essa assegnato, abbia comportato l’automatica caducazione ex tunc del tesseramento o comunque l’automatica sospensione dei relativi effetti a seguito dell’inutile decorso del termine: in entrambi i casi, privando i calciatori Stancampiano, Bussaglia e Gemignani del valido titolo per partecipare alla gara del 16.12.2020.

In caso contrario, ritiene ancora la reclamante che, laddove tale effetto non conseguisse automaticamente, indipendentemente cioè da un formale provvedimento in tal senso, si determinerebbe una irragionevole violazione del principio di parità di trattamento tra squadre partecipanti ad un medesimo campionato, le quali potrebbero indifferentemente continuare a schierare calciatori neo tesserati, nonostante la mancata copertura con la fidejussione-budget. In ogni caso, a fronte della pendenza dell’indagine condotta dalla Procura Federale, della quale lo stesso Giudice Sportivo dà atto nel provvedimento impugnato, la reclamante sollecita la sospensione del procedimento al fine di poterne acquisire gli esiti, esiti che ritiene rilevanti ai fini del decidere.

La F.C. Pro Vercelli conclude pertanto, previa eventuale sospensione del procedimento, per la integrale riforma della delibera impugnata con riferimento al risultato della gara Pro Vercelli – Livorno del 16.12.2020, in quanto conseguito mercè l’illegittimo impiego dei calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Andrea.

Resiste la A.S. Livorno con controdeduzioni del 21.1.2021, evidenziando l’assoluta correttezza dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo e l’infondatezza degli avversi motivi del gravame, di cui sollecita l’integrale reiezione.

In particolare, deduce la società resistente, che la F.C. Pro Vercelli confonderebbe i possibili profili disciplinari connessi alla prospettata invalidità delle fidejussioni, con la indubbia regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori in questione, in quanto in possesso del visto di esecutività (mai revocato o annullato), come peraltro confermato dall’art. 39 N.O.I.F. e dal punto 14 del già ricordato C.U. n. 222/A del 22.6.2020, disposizioni che entrambe legittimano l’utilizzo dei calciatori dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività da parte della Lega competente.

Rileva altresì la resistente che, nella vicenda fidejussioni, essa società sarebbe parte lesa, per avere subìto un raggiro da parte di terzi soggetti e che comunque eventuali responsabilità in merito e, soprattutto, eventuali conseguenze sul piano disciplinare, non potrebbero che discendere all’esito di un regolare procedimento da celebrarsi dinanzi al competente Tribunale Federale, come peraltro correttamente affermato dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

La resistente contesta altresì l’interpretazione del punto 18 del suddetto C.U. n. 222/A, come propugnata dalla reclamante, secondo la quale, in caso di irregolarità riscontrate nel rilascio della garanzia fidejussoria, sussisterebbe l’obbligo della relativa sostituzione nel termine di 8 giorni, così come contesta la rilevanza di precedenti procedure di tesseramento relative a due dei tre calciatori in questione, conclusesi (ed esauritesi) con il mancato rilascio del visto di esecutività per mancanza di garanzie.

Infine, la resistente si oppone alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della conclusione delle indagini affidate alla Procura Federale, ritenendo tale sospensione inutile e perniciosa, laddove in questa sede si dibatte esclusivamente della regolarità della posizione dei calciatori partecipanti alla gara

CONSIDERATO IN DIRITTO

I fatti all’origine della presente controversia non sono contestati e possono pertanto ritenersi acclarati.

Tali fatti sono stati già correttamente evidenziati dal Giudice Sportivo, per come riassunti in dettaglio nella nota inviata dalla Lega Pro alla società Pro Vercelli il 18.12.2020.

E’ dunque accaduto che in data 31.10.2020 la A.S. Livorno aveva depositato, mediante l’utilizzo dell’apposito portale telematico FIGC, la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento dei calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Andrea, deposito al quale aveva fatto seguito, in data 3.11.2020, il rilascio da parte della Lega Pro del visto di esecutività del tesseramento per tutti e tre i calciatori.

Era successivamente pervenuta alla medesima Lega una nota della Bank Winter & Co. AG Agenzia di Vienna, la quale aveva comunicato che tutte le fidejussioni rilasciate da essa Banca (Direzione di Roma) in favore della Lega Pro dovevano ritenersi non autentiche.

A seguito di tale comunicazione, la Lega Pro aveva invitato la società A.S. Livorno a depositare una garanzia fidejussoria sostitutiva “entro e non oltre il termine essenziale del 24 novembre 2020 ore 17.00”, ma essa società, con nota del 23 successivo, si era limitata a chiedere una proroga del termine: proroga negata dalla Lega Pro con nota del 24.11.2020, inviata anche alla FIGC. Quanto sopra veniva confermato dalla medesima Lega Pro alla FIGC con nota del 25.11.2020, con la quale si ribadiva il mancato rispetto del termine per il deposito delle garanzie sostitutive, per avere tutte le società interessate comunicato la propria impossibilità oggettiva a reperirle entro il termine concesso.

La FIGC, pertanto, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per l’apertura di un’indagine circa gli eventi occorsi.

Per ciò che nella presente sede rileva, i calciatori Stancampiano, Bussaglia e Gemignani venivano schierati dalla A.S. Livorno in occasione della gara disputata il 16.12.2020 con la F.C. Pro Vercelli.

*  *  *

Ciò premesso, la normativa di riferimento, utile per la soluzione della presente controversia, è offerta dagli artt. 14, 18 e 19 del C.U. della Lega Pro n. 222/A del 22.6.2020 (“Termini e Disposizioni Regolamentari in materia di Tesseramento per la Stagione Sportiva 2020/2021 per Società di Serie A, B e Serie C”), in coordinamento con le concorrenti disposizioni delle

N.O.I.F. (artt. 39, 42 e 61, 6° comma) e del C.G.S. (art. 11, 2° comma).

Premesso che l’art. 14 del suddetto C.U., sostanzialmente riproduttivo della generale disposizione di cui all’art. 39 N.O.I.F., prevede la decorrenza del tesseramento (nonché del rapporto contrattuale) dalla data del deposito della documentazione presso la piattaforma federale telematica, a condizione che la Lega competente abbia rilasciato il visto di esecutività (che consente l’utilizzazione sportiva del calciatore dal giorno successivo), l’art. 18 del medesimo C.U. stabilisce che le società che nel corso della stagione sportiva 2020/2021 superino il massimale di € 1.000.000,00 per i costi dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati, devono prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad € 1.000.000,00. Prevede altresì la norma (con specifico riferimento alla Lega Pro) che l’integrazione della garanzia, per i contratti depositati dal 29.9.2020 al 3.1.2021, deve essere prodotta entro il termine di 8 giorni dal deposito dei contratti e che l’inosservanza di tale prescrizione comporta la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, con l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S. [più propriamente art. 8 del nuovo C.G.S.], nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica.

Recita altresì l’art. 19, lett. c), del medesimo C.U., che “la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021” [trattasi, più propriamente, degli art. 31, comma 10 e 8, lett. g) del nuovo C.G.S.].

Nel caso di specie, è indubbio che l’A.S. Livorno non ha ottemperato alla disposizione di cui al suddetto art. 18 del C.U. n. 222/A e tale fatto, oggetto dell’indagine in corso della Procura Federale, sarà valutato nella competente sede disciplinare non solo ai fini della irrogazione o meno delle sanzioni previste dalla normativa suddetta, ma anche in funzione dell’eventuale revoca del tesseramento per invalidità o per illegittimità, da parte dello stesso ufficio che lo ha effettuato (art. 42, lett. a), N.O.I.F.) o da parte del competente organo di giustizia federale (nella specie, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti), al quale sono riservate, ex art. 88, 1° comma, C.G.S., tutte le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.

Fermo restando che, in occasione della gara F.C. Pro Vercelli – A.S. Livorno del 16.12.2020, i calciatori Stancampiano, Bussaglia  e Gemignani risultavano pienamente legittimati a partecipare alla gara medesima ex art. 61, 6° comma, N.O.I.F., in quanto iscritti nei tabulati federali e nei confronti dei quali non risultava adottato (ancora sino a tutt’oggi) alcun provvedimento di revoca o di decadenza del tesseramento, va precisato che, quand’anche tale revoca fosse intervenuta, giammai essa avrebbe potuto influenzare il risultato della gara suddetta, a fronte della chiara ed univoca disposizione dell’art. 11, 2° comma, C.G.S. che, in caso di accertata imputabilità alla società della irregolarità che comporta la revoca del tesseramento, fa conseguire unicamente la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara cui partecipa il calciatore.

Si può pertanto affermare, alla luce del complesso normativo innanzi richiamato, che eventuali vizi procedimentali suscettibili di comportare la revoca o l’annullamento di un tesseramento già dichiarato esecutivo, per intervento dello stesso ufficio che lo ha emesso o dell’organo di giustizia a ciò deputato, possono costituire unicamente fonte di sanzione disciplinare a carico della società responsabile, ma non possono influire, ex art. art. 19, comma 6, lett. a) C.G.S., sul regolare svolgimento delle gare in cui il calciatore è stato schierato, non potendosi ritenere, in tali fattispecie, che il calciatore medesimo non avesse titolo per prendervi parte.

Anche per tale verso, decisamente superflua si appalesa la richiesta sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti dell’indagine della Procura Federale, esiti dai quali potrà tutt’al più conseguire l’apertura di un procedimento disciplinare e l’applicazione di eventuali sanzioni a carico dell’A.S. Livorno che, tuttavia, giammai potrebbero compromettere il risultato della gara del 16.12.2020.

Il reclamo della F.C. Pro Vercelli deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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