F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 080 CSA del 4 febbraio 2021 (S.S.D. Città di Sestu ARL) N. 077/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. 080/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 077/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 080/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Andrea Lepore – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore

Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 077/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S.D. Città di Sestu a r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Fabricio Zanatta in seguito alla gara Città di Sestu/Olimpus Roma del 10 gennaio 2021 (decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D, pubblicata con C.U. 451 dell’11 gennaio 2021);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 gennaio 2021 il dott. Stefano Toschei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di Serie A2 Maschile, girone B, di Calcio a 5, Città di Sestu/Olimpus Roma, disputatasi presso l’impianto sportivo “Palazzetto Paladante” in località Sestu (Cagliari) in data 10 gennaio 2021, durante una fase di gioco il calciatore Fabricio Zanatta, della società S.S.D. Città di Sestu, veniva espulso dal terreno per aver impedito una chiara occasione da gol toccando il pallone con le mani. Successivamente, come risulta dal referto arbitrale predisposto dall’arbitro n. 2, signor Giovanni Varola, si verificava l’episodio così ricostruito: “a fine gara mentre mi accingevo a raggiungere gli spogliatoi il n. 19 della Soc. Citta di Sestu, Sig. Zanatta Fabricio, attendendo il mio rientro mi diceva, bravo bravo c(…)e ora scrivi pure che ti ho insultato, era giallo e non rosso, scrivi ora eh scrivi lo stesso veniva allontanato di forza dal mister ospite e da alcuni compagni di squadra con l'intento di farlo rientrare nel proprio spogliatoio” (così, testualmente, nel rapporto redatto dal direttore di gara n. 2).

In seguito alla espulsione del calciatore e ai fatti di cui sopra, allo stesso ascritti, il giudice sportivo infliggeva al tesserato della società odierna reclamante la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “Espulso per aver impedito una chiara occasione da rete toccando il pallone con le mani, al termine dell'incontro attendeva il direttore di gara davanti lo spogliatoio e gli rivolgeva frase ingiuriosa”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società S.S.D. Città di Sestu che sottolinea come la motivazione espressa dal Giudice sportivo, per esternare le ragioni che giustificano l’irrogazione di una così grave sanzione nei confronti del calciatore Fabricio Zanatta, sia del tutto errata, in quanto “risulta essere sproporzionata ed inadeguata in relazione alla effettiva condotta posta in essere dal giocatore”, che neppure rivestiva il ruolo “di capitano della squadra” (così, testualmente, nell’atto di reclamo).

Va inoltre evidenziato, ad avviso della società reclamante, che al contrario di quanto è stato sinteticamente descritto nella motivazione del provvedimento sanzionatorio del Giudice sportivo qui impugnato e, prima ancora, nel supplemento di rapporto redatto dal secondo direttore di gara, “La condotta del Zanatta Fabricio si è sostanziata unicamente nell'aver dissentito su una decisione tecnica arbitrale, senza alcun atto di violenza, quindi tale gesto è da ritenersi solo uno screzio avvenuto appena finito gara, dove è ancora alta l’adrenalina nei calciatori” (così ancora, testualmente, nell’atto di reclamo).

Ad avviso della società reclamante, quindi, considerato il reale comportamento nella specie tenuto dal tesserato nei confronti dell’arbitro n. 2, la condotta del Fabricio Zanatta deve essere rimodulata e punita secondo i canoni della proporzionalità e dell’adeguatezza, conducendo alla riduzione della sanzione inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Fabricio Zanatta risulta essere documentalmente comprovata dal referto redatto dall’arbitro n. 2 che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente (come l’assume ogni referto o rapporto redatto dal direttore di gara, dagli assistenti e dal quarto ufficiale) in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il tesserato della società reclamante ha indirizzato nei confronti del predetto arbitro parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, offensiva, accompagnando dette parole con atteggiamenti che hanno costretto l’allenatore della squadra ospite ed alcuni compagni di squadra ad allontanarlo dall’area in cui si trovava l’arbitro n. 2, al fine di farlo rientrare nello spogliatoio.

Deve infatti rilevarsi come, grazie alla puntuale, seppur sintetica, descrizione operata dal direttore di gara n. 2 in ordine all’episodio e riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come l’espressione rivolta al direttore di gara superi la soglia della irriguardosità, raggiungendo quindi, decisamente ed effettivamente, anche per la circostanza di essere stata pronunciata alla presenza di terzi, il livello di una vera e propria capacità offensiva, il che esclude che possano trovare nella specie applicazione precedenti giurisprudenziali idonei a dequotare di rilevanza offensiva il comportamento tenuto dal tesserato della odierna società reclamante.

Va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione  di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.). Ne consegue che, ferma la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara a carico del calciatore Fabricio Zanatta per l’espulsione durante la gara, il comportamento ingiurioso assunto dal medesimo calciatore nei confronti dell’arbitro n. 2 alla fine della gara stessa, accompagnato da un atteggiamento di estrema veemenza, tanto da dover essere allontanato da terzi dalla presenza del predetto arbitro, escludono la sussistenza di circostanze attenuanti e conducono alla congruità della sanzione inflitta nella specie dal Giudice sportivo.

Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dalla società S.S.D. Città di Sestu a r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Fabricio Zanatta in seguito alla gara Città di Sestu/Olimpus Roma del 10 gennaio 2021, va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti e ritenendosi congrua la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 3 giornate effettive di gara).

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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