F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 081CSA del 4 febbraio 2021 (A.S.D. San Luca 1961) N. 078/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. 081/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 078/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 081/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Andrea Lepore – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore

Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 078/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. SAN LUCA 1961 avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante in seguito alla gara San Luca /Città di S. Agata del 10 gennaio 2021 (decisione del Giudice Sportivo presso la Serie D della L.N.D, pubblicata con C.U. 87 del 13 gennaio 2021);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 gennaio 2021 il dott. Stefano Toschei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di Serie D San Luca/Città di S. Agata, disputatasi in località San Luca in data 10 gennaio 2021, riferiva il direttore di gara, signor

Cristian Robilotta, che “circa 20 persone posizionate in Tribuna, riconducibili alla società SAN LUCA, inveivano nei miei riguardi e contro la squadra avversaria dicendo testuali parole: “Devi Bruciare”, “non uscite vivi da qui”, “siete vergognosi”, “v(…)o tu e tutta Sala Consilina””, aggiungendo infine che “Il dirigente di casa mi riferiva che in tribuna vi erano soltanto dirigenti o membri appartenenti alla società di casa” (così, testualmente, nel rapporto redatto dal direttore di gara).

In seguito a tali vicende il Giudice sportivo infliggeva alla società odierna reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00): “Per avere, un gruppo di 20 persone, presenti in tribuna e chiaramente riconducibili alla società, per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara e dei calciatori della squadra avversaria”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società A.S.D. SAN LUCA 1961 che sottolinea come la motivazione espressa dal Giudice sportivo sia ampiamente insufficiente a giustificare la sanzione irrogata, atteso che “dall'attenta lettura della dichiarazione riportata nel referto arbitrale emerge l'assenza di un elemento di fondamentale importanza ai fini della precisa individuazione delle responsabilità eventualmente esistenti, ossia l'indicazione della circostanza ovvero il ragionamento logico che ha indotto lo stesso Giudice Sportivo ad  attribuire il comportamento    evidenziato dall'arbitro (SOLO) a persone riconducibili alla società dell'Asd San Luca” (così, testualmente, nell’atto di reclamo).

Va inoltre evidenziato, ad avviso della società reclamante, che al contrario di quanto è stato sinteticamente descritto nella motivazione del provvedimento sanzionatorio del Giudice sportivo qui impugnato e, prima ancora, nel supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara, “non pare sia stato correttamente valutato il dato della presenza in Tribuna di numerosi soggetti riconducibili oltre che alla squadra di casa, anche alla squadra ospite, nonchè giornalisti e fotografi. In altre parole, è palese come la riconducibilità delle persone presenti in tribuna alla squadra di casa è stata avvalorata in maniera superficiale, di conseguenza, non potrebbe sostenere l'applicazione di una sanzione estremamente severa come quella disposta contro la società qui rappresentata” (così ancora, testualmente, nell’atto di reclamo).

Ad avviso della società reclamante, quindi, considerata l’assenza di elementi definitivi che consentono di avere certezza della individuazione dei responsabili cui ricondurre il comportamento che nella specie è descritto in modo solo parziale nel supplemento di referto del direttore di gara, si impone l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta alle persone presenti in tribuna nel corso della gara in oggetto risulta essere documentalmente comprovata dal referto redatto dal direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente (come l’assume ogni referto o rapporto redatto dal direttore di gara, dagli assistenti e dal quarto ufficiale) in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che le persone presenti in tribuna in occasione della gara in questione hanno sicuramente indirizzato nei confronti del direttore di gara – e dei calciatori presenti in campo - parole la cui valenza è indubbiamente da considerarsi, secondo il comune sentire, offensiva.

Nello stesso tempo però, dalla lettura della documentazione presente nel fascicolo, non può non osservarsi come non emergano compiutamente nel resoconto dell’arbitro riferimenti specifici ai soggetti destinatari degli insulti, essendo in essi ricompresi (così, per come è stata riferita la vicenda) i giocatori di entrambe le squadre. Inoltre quel che si presenta più rilevante e l’assenza di puntuale e indubitabile verifica di attendibilità del metodo di acquisizione della paternità del pronunciamento delle surriprodotte frasi, essendosi affidati, il direttore di gara prime e il giudice sportivo poi, a indicazioni de relato, di per sé non escludenti la possibilità che a pronunciare le parole ingiuriose potessero essere anche soggetti terzi rispetto ai sostenitori o ai dirigenti del San Luca.

Nello stesso tempo, il sopradescritto quadro di incertezza probatoria cui ricondurre la individuazione degli autori del fatto come, in via esclusiva, sostenitori del San Luca, non porta ad escludere in via assoluta che effettivamente il gruppo di persone che si trovava in tribuna fosse composto solo da sostenitori del San Luca, non essendo riuscita, in modo adeguato, la società reclamante a dimostrare l’opposto “al di là di ogni ragionevole dubbio”, affidandosi anch’essa a deduzioni e illazioni contrarie rispetto a quanto emerge dalla documentazione presente nel fascicolo.

Consegue a quanto sopra che le sopradescritte, solo parziali, carenze probatorie inducono il Collegio ad accogliere in parte il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN LUCA 1961 e quindi a ritenere più congrua la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (euro ottocento/00) a carico della società A.S.D. SAN LUCA 1961, rispetto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo (dell’ammenda di € 1.000,00) e riducendo in detti termini la sanzione inflitta. Da ciò consegue anche la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00 (ottocento/00).

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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