F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 082 CSA del 9 febbraio 2021 (Montespaccato Calcio) N. 079/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 082/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 079/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 082/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Stefano Agamennone - Componente relatore

Massimiliano Atelli - Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 079/CSA/2020/2021, proposto dalla società Polisportiva Dilettantistica Montespaccato SSD a.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 87 del 13.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il  giorno 29.01.2021, l’Avv. Stefano Agamennone con la presenza del Dott. Alessandro Oliva per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società polisportiva dilettantistica Montespaccato SSD a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Kevin Mastrosanti, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 87 del 13.01.2021), in relazione alla gara  del  Campionato  di  Serie  D,  Sangiovannese  1927/Montespaccato  SSD  a.r.l.  del

10.01.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere colpito un calciatore avversario riverso a terra con un calcio sulla schiena, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava vibratamente all’indirizzo del direttore di gara rendendo necessario l’intervento dei propri compagni di squadra”.

La società  reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo o, in subordine, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica del calciatore “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti”.

La società polisportiva dilettantistica Montespaccato SSD a.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo infondata, oltre che eccessivamente gravosa rispetto all’effettivo accadimento dei fatti.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, “il calciatore Mastronardi non ha calpestato intenzionalmente, seppur in modo leggero, il calciatore avversario, ma viceversa nella foga dell’azione … si è trovato in modo assolutamente involontario … ad impattare sul medesimo”.

Inoltre lo stesso calciatore, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza tenere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 gennaio 2021, è comparso per la parte reclamante il Dott. Alessandro Oliva, il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di

gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Angelo Tomasi, arbitro della gara Sangiovannese 1927/Montespaccato del 10.01.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto in ordine alla volontarietà del gesto compiuto da parte del calciatore espulso. Relativamente alle proteste, invece, lo stesso direttore di gara ha precisato che il calciatore nell’abbandonare il terreno di gioco, giunto all’altezza delle panchine, ha gesticolato, ma in considerazione della distanza lo stesso non ha potuto percepire le parole proferite dal calciatore.

Riguardo all’episodio che ha determinato l’espulsione del calciatore non si può che muovere, ai fini della decisione della presente controversia, da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S. che, riguardo alla condotta violenta commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Nel caso di specie, comunque, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva, avendo riguardo alla condotta tenuta dal calciatore successivamente alla notifica del provvedimento. Da quanto riferito dall’arbitro, infatti, non emerge che il sig. Kevin Mastrosanti abbia tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei suoi riguardi.

Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata violenta, ma non anche offensiva e minacciosa.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società polisportiva dilettantistica Montespaccato SSD a.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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