F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 083 CSA del 12 febbraio 2021 (Real Aversa 1925/Taranto F.C. 1927 SRL) N. 080/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 0083/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 080/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 0083/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Stefano Agamennone                 Componente

Massimiliano Atelli                     Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 080/CSA/2020-2021 proposto dalla società Real Aversa 1925 avverso decisioni merito gara Taranto F.C. 1927 S.r.l./Real Aversa 1925 del 20.12.2020, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale Com. Uff. n. 87 del 13.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati, nonché la memoria difensiva del Taranto F.C. 1927 S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 29.01.2021, l’avv. Massimiliano Atelli;

Sentiti l’Avv. Buonamano Giovanni per la reclamante e l’Avv. Chiacchio per la resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con  la  avversata  decisione  indicata  in  premessa,  il  Giudice  sportivo  ha  dichiarato inammissibile il reclamo a mezzo del quale l’ASD Real Aversa 1925 aveva contestato la regolarità delle dimensioni del terreno di gioco sul quale è stata svolta la gara in titolo, instando per l’inflizione al Taranto F.C. 1927 S.r.l. della punizione della perdita della gara o, in subordine, in caso di accoglimento parziale della domanda, per la sua ripetizione.

A motivo della sua decisione, il Giudice sportivo evidenziava che – come eccepito nelle controdeduzioni del Taranto F.C. 1927 S.r.l. – ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, e 67, comma 4, CGS, detto Giudice può conoscere delle controversie afferenti la regolarità del campo di gioco solo a condizione che il ricorso degli interessati sia stato preceduto da specifica riserva scritta presentata, prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro. Sennonché, nel caso di specie, come risulta dal referto di gara e dal relativo supplemento, la richiesta scritta - effettivamente presentata prima dell’inizio della gara dall’ASD Real Aversa 1925 - dapprima è stata da quest’ultima ritirata mentre la terna era intenta a procedere al necessario rilievo metrico, per essere poi ripresentata nell’intervallo fra primo e secondo tempo, a gara ormai in corso.

Da qui, la decisione del Giudice sportivo di declaratoria di inammissibilità del gravame, con convalida del risultato maturato sul campo a favore del Taranto F.C. 1927 S.r.l. e il conseguente addebito della tassa di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione del Giudice sportivo merita conferma.

Nei casi in cui si controverta della regolarità del terreno di gioco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, e 67, comma 4, CGS, il Giudice sportivo può conoscere delle relative controversie solo a condizione che il ricorso degli interessati sia stato preceduto da specifica riserva scritta presentata, prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro. Si tratta di una precisa condizione di procedibilità, la cui assenza è non ovviabile a posteriori, finalizzata a dare ingresso alle verifiche tese, in caso di conferma della non regolarità all’esito dei necessari rilievi metrici, a impedire lo svolgimento della gara.

La richiesta scritta di cui sopra è onere della società interessata, che ne conserva la disponibilità. Essa è per conseguenza ritirabile, come accaduto nel caso di specie, perfino se, come emerge dal referto riguardo alla vicenda che ne occupa, i rilievi metrici di competenza della terna arbitrale siano in corso di svolgimento (con l’effetto, evidentemente, di impedirne l’ultimazione).

Per quanto  qui interessa,  la  richiesta scritta  è stata  sì effettivamente  presentata  prima dell’inizio della gara dall’ASD Real Aversa 1925 ma poiché - mentre la terna era intenta a procedere al necessario rilievo metrico – l’istanza è stata ritirata, la gara ha avuto inizio perché non vi era alcuna specifica richiesta scritta (di verifica della regolarità del campo), produttiva di effetti, che lo impedisse.

A nulla vale, agli effetti del petitum del presente giudizio, che detta richiesta sia stata poi ripresentata nell’intervallo fra primo e secondo tempo, in quanto a gara ormai in corso la Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e in specie la Decisione Ufficiale FIGC

n. 1, ai punti 3 e 4, esclude la verifica da parte dell’arbitro – si ripete, a partita iniziata - di dedotte irregolarità già esistenti a inizio gara.

In forza di tutto quanto precede, va pertanto confermata la decisione del Giudice sportivo, con declaratoria di inammissibilità del gravame e incameramento del contributo per l’accesso alla giustizia.

P.Q.M.

Inammissibile.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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