F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 084 CSA del 12 febbraio 2021 (A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. a R.L.) N. 083/CSA/2020/2921 REGISTRO RECLAMI N. 084/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 083/CSA/2020/2921 REGISTRO RECLAMI

N. 084/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 

Italo Pappa                                Presidente

Stefano Agamennone                 Componente

Massimiliano Atelli                     Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul reclamo numero RG 083/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. a.R.L. avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara SSDARL Cittadella Women/SSDARL Brescia Calcio Femminile del 17.01.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 85/DCF del 19.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 29.1.2021, l’avv. Massimiliano Atelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha inflitto l’ammenda di € 500,00 alla SSDARL Brescia Calcio Femminile per aver causato ritardo all'inizio della gara, in quanto non in regola con le comunicazioni in materia di protocollo Covid-19 F.I.G.C. In particolare, il medico sociale della ricorrente solo dopo essere trascorsi venti minuti dall’orario fissato per l’inizio della gara consegnava al Direttore di gara un'autodichiarazione.

Nell’infliggere l’ammenda di cui sopra, il Giudice sportivo disponeva altresì dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

In data 20.1.2021, perveniva a questa Corte un atto di preannuncio di reclamo, che articolava contestazioni nel merito della decisione del Giudice sportivo, senza tuttavia avanzare alcuna domanda. A detto atto, non seguiva il previsto reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il gravame è inammissibile.

Non soltanto in atti vi è soltanto il preannuncio di reclamo, cui non è seguito anche il reclamo (diversamente da quanto prevede, del tutto linearmente, l’art. 71, comma 1, CGS), ma – sebbene sia chiaro, per come sviluppato, il punto in contestazione – in coerenza con la sua natura detto atto non identifica neppure un principio di petitum. Né quest’ultimo può essere inferito, deduttivamente (o, come forse sarebbe meglio dire, induttivamente), di per sé dal punto controverso, atteso che è nella libera (e insurrogabile) disponibilità della parte ricorrente di declinare, eventualmente anche con variabili gradazioni, la domanda attrice.

In forza di tutto quanto precede, il gravame va pertanto dichiarato inammissibile con incameramento del contributo per l’accesso alla giustizia.

P.Q.M.

Inammissibile.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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