F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 088 CSA del 21 febbraio 2021 (A.S.D. Marina di Ragusa) N. 092/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI N. 088/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 092/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI

N. 088/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

 la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 092/CSA/2020/2021, proposto dalla società A.S.D. Marina di Ragusa  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 27.01.2021 di cui al Com. Uff. n. 95; Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 08.02.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Sentito l’Arbitro sig. Gilberto Gregoris

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Preceduto da rituale preannuncio del 29.01.2021, la società A.S.D. Marina di Ragusa ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale del 27.01.2021 (C.U. n. 95) con la quale è stata irrogata ad essa società l’ammenda di € 500,00 “per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolto, per la intera durata del secondo tempo, espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di Gara”.

Episodio occorso durante la gara Polisportiva Santa Maria – Marina di Ragusa del 24.01.2021, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone I.

In particolare, riferiva il Direttore di Gara che “per tutta la durata del 2° tempo un dirigente del Marina di Ragusa, non in distinta ma riconoscibile dal giubbotto societario che indossava, dalla tribuna mi urlava: “sei un pezzo di m…, devi morire, tu non arbitri più, non ti faccio tornare a casa, devi vergognarti! Ora ti faccio vedere io vergognati bastardo” (così il referto).

La reclamante sostiene la propria totale estraneità ai fatti contestati, non potendo essere ritenuta responsabile delle condotte di un soggetto non identificato, per il solo fatto che costui indossasse presumibilmente un giubbotto riconducibile ad essa società.

Nel rappresentare la correttezza della propria condotta in ogni occasione, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La Corte ha ritenuto di sentire a chiarimenti l’Arbitro sig. Gilberto Gregoris, con particolare riferimento al soggetto che aveva pronunciato le espressioni offensive e minacciose. Ha precisato al riguardo il sig. Gregoris che non solo il soggetto in questione indossava il giubbotto lungo come tutti gli altri componenti dello staff societario della A.S.D. Marina di Ragusa, ma di aver anche notato il medesimo soggetto intrattenersi ad inizio gara nei pressi degli spogliatoi con i dirigenti della A.S.D. Marina di Ragusa che erano stati inseriti in distinta. Ha inoltre ulteriormente precisato che la gara si svolgeva a porte chiuse causa emergenza Covid e che pertanto non vi erano tifosi in tribuna.

Tali circostanze, dovendosi escludere la presenza di un semplice tifoso, non lasciano dubbi circa la effettiva riferibilità del soggetto in questione alla A.S.D. Marina di Ragusa e la conseguente responsabilità di essa società ex art. 6, comma 2, C.G.S..

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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