F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 091 CSA del 17 febbraio 2021 (S.S. AREZZO S.R.L.) N. 088/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 091CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 088/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 091CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                                    Presidente

Roberto Vitanza                                  Vice Presidente relatore

Agostino Chiappiniello                        Componente

Franco Granato                                  Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

su reclamo numero RG 088/CSA/2020-2021 proposto dalla società S.S. AREZZO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Calc. Cherubin Nicolò seguito gara Arezzo/Feralpisalò del 23.01.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 270/DIV del 25.01.2021)

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 1 febbraio 2021 il Dott. Roberto Vitanza;

In sede di discussione è presente l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il direttore di gara, al 32 minuto di gara del secondo tempo, espelleva il calciatore Nicolà Cherubin perché aveva colpito volontariamente, con una manata al volto, un avversario, senza che il pallone fosse a distanza di giuoco.

Il Calciatore colpito è rimasto in campo senza necessità di soccorsi da parte del sanitario.

La società S.S. Arezzo srl, avverso la sanzione irrogata, ha proposto reclamato.

Ritiene la difesa della società appellante che il comportamento assunto dal calciatore sia stato sanzionato in modo eccessivo, atteso che il calciatore colpito è rimasto in campo, il giuoco non è stato interrotto e quest’ultimo non è stato soccorso dal sanitario.

Inoltre, come riportato dall’arbitro, il Cherubin ha colpito l’avversario con una manata e non con uno schiaffo che, chiaramente, avrebbe rilevato un significativo e diverso animus offendendi da parte del Cherubin.

A conforto della suindicata tesi la difesa dell’Arezzo cita una decisione di questa Corte che, in una ipotesi di aggressione al collo da parte di un calciatore, aveva ridotto la sanzione a due giornate di squalifica, così che, nel caso di specie, verrebbe applicata la medesima sanzione per fatti oggettivamente diversi e meno gravi.

La Corte, al fine di meglio definire il dato fattuale dell’episodio, ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro.

Il direttore di gara ha chiarito che il calciatore ha colpito volontariamente l’avversario con la mano aperta e non l’ha solo appoggiata al volto dell’avversario.

In altri termini l’incolpato ha attinto l’avversario con un movimento innaturale della mano che ha reso evidente la volontà del Cherubin di colpire, comunque, l’avversario, così che tale gesto, proprio per la sua dinamica, non può costituire un mero gesto istintivo e reattivo.

Ne consegue che il comportamento contestato al calciatore deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 38 del codice di giustizia sportiva FIGC (condotta violenta) che sanziona con il minimo di due giornate di squalifica i comportamenti dello stesso genere di quello tenuto dal Cherubin, come accertato anche sulla scorta della ulteriore specificazione, come detto, fornita dal direttore di gara.

Inoltre, nella vicenda in esame, il comportamento posto in essere dal calciatore avulso dalla fase di giuoco, non può, a parere della Corte, comportare l’applicazione di circostanze attenuanti ulteriori rispetto alla valutazione attenuata già compiuta dal primo Giudicante che ha irrogato una sanzione inferiore al minimo edittale e che questo Collegio ritiene congruamente determinata. Pertanto il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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