F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 092 CSA del 16 febbraio 2021 (U.S.D. Castellanzese 1921) N. 089/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 092/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 089/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 092/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri: Italo Pappa - Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore

Giovanni Serges – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul  reclamo  numero  RG  089/CSA/2020-2021,  proposto  dalla  Società  U.S.D. Castellanzese 1921,

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 02.02.2021, l’Avv. Daniele Cantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La società U.S.D. Castellanzese 1921, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Talarico Devis, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 95 del 27.01.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, Pontdonnazhonearnadevanco/Castellanzese 1921 del 24.01.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società U.S.D. Castellanzese 1921 ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato, nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di una condotta, certamente sanzionabile in quanto scomposta, ma non violenta non avendo provocato conseguenza alcuna per il calciatore della squadra avversa, che peraltro non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 02 febbraio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte non in linea con le decisioni di questo organo giudicante.Infatti, il gesto del calciatore della U.S.D. Castellanzese 1921 è avvenuto contro un avversario in occasione della contesa di una rimessa laterale e si è trattato di una “manata” al volto, non intenzionale e di non rilevante entità, tanto che non è stato necessario l’intervento dei sanitari e, soprattutto, non ha arrecato danno fisico al calciatore di parte avversa.

Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e come tale deve essere sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara.

 

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società U.S.D. Castellanzese 1921 deve essere accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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