F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 094 CSA del 25 febbraio 2021 (A.S.D. Leonardo) N. 098/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 094/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 098/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 094/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Stefano Agamennone         Vice Presidente

Daniela Morgante                Componente relatore

Franco Granato                    Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 098/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Leonardo, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 572 del 02.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  11.02.2021  il  Cons. Daniela Morgante;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 04-08.02.2021 la Società  Leonardo proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 572 del 02.02.2021) con la quale, a seguito della gara Leonardo / Active Network Futsal disputatasi in data 30.01.2021, era stata inflitta, a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 500 “Per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro n.2, durante e a fine gara. Perché il proprio allenatore allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro durante il primo tempo, assisteva al prosieguo dell'incontro dalla tribuna, da dove continuava a protestare nei confronti del direttore di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Leonardo faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione del limitato numero di tifosi coinvolti e del fatto che l’allenatore, che in tre anni non sarebbe mai stato destinatario di sanzioni, non avrebbe partecipato alle proteste della tifoseria, comunque non pericolose, essendosi seduto lontano sugli spalti per non incentivarle.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara che alcuni tifosi, che la reclamante conferma nel numero di due, abbiano rivolto ingiurie e minacce a uno degli arbitri durante tutta la gara nonché alla intera terna arbitrale alla fine della gara e che l’allenatore abbia urlato contro gli arbitri quando invitato a recarsi negli spogliatoi a seguito delle sue proteste contro una decisione arbitrale e abbia continuato a protestare dagli spalti durante l’intera gara.

È noto al riguardo che tra i principi fondamentali della giustizia sportiva riconfermati anche dal rinnovato Codice è anche quello per cui la società risponde degli illeciti commessi dalla propria tifoseria, che nel caso si sono per di più uniti al comportamento all’evidenza censurabile tenuto dall’allenatore, al che si appalesa congrua la sanzione irrogata.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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