F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 095 CSA del 25 febbraio 2021 (A.C. Carbonia) N. 099/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 095/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 099/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 095/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Stefano Agamennone         Vice Presidente

Daniela Morgante                Componente relatore

Franco Granato                    Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 099/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Carbonia Calcio, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  11.02.2021  il  Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Carbonia Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 101 del 04.02.2021) con la quale, a seguito della gara di Serie D Carbonia Calcio / Latina Calcio 1932 disputatasi in data 03.02.2021, è stata inflitta, a carico dell’allenatore Marco Mariotti la sanzione della squalifica per tre giornate per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara per circa due minuti.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Carbonia Calcio faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione del contesto concitato del finale di gara in cui i fatti si collocano e del fatto che gli animi delle due compagini contendenti si sono comunque placati dopo alcuni minuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento in senso riduttivo della sanzione irrogata.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara, oltre che sostanzialmente confermato anche dalla reclamante, che il relativo allenatore abbia reiterato espressioni irriguardose al direttore di gara per circa due minuti, sostanzialmente sostenendone la disonestà. Ora questa è connotazione certamente offensiva e meritevole di sanzione ma, stante anche la assenza di espressioni scurrili, appare più propriamente meritevole della minore sanzione della squalifica per due giornate.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento nella misura e nei sensi anzidetti.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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