F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 096 CSA del 25 febbraio 2021 (Lornano Badesse Calcio) N. 101/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 096/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 101/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 096/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                           Presidente

Daniela Morgante                Componente relatore

Andrea Lepore                     Componente

Antonio Cafiero                   Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 101/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Lornano Badesse Calcio, rappresentata e  difesa  dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  18.02.2021  il  Cons. Daniela Morgante;

Sentito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 05-10.02.2021 la Società Lornano Badesse Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U.

n. 101 del 04.02.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone E Cannara / Lornano Badesse Calcio disputatasi in data 03.02.2021, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Marzeglia Adriano “Per avere colpito un calciatore avversario con una manata al volto e al petto facendolo cadere a terra.”

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Lornano Badesse faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione della asserita involontarieta’ e non violenza del contatto fisico, dovuta anche alla stazza del calciatore, alto 194 cm.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara che il giocatore, subito dopo la manata data nell’agone sportivo, è uscito dal campo senza protestare e che la manata non ha provocato all’altro giocatore sensazioni dolorifiche né altre conseguenze, non menzionate dal rapporto di gara, al che appare congruo ridurre la sanzione irrogata a due giornate.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento nei sensi anzidetti.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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