F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 101 CSA del 2 marzo 2021 (S.S.D. Cynthialbalonga) N. 096/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 101/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 096/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 101/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                       Presidente

Stefano Agamennone       Componente relatore

Daniela Morgante            Componente

Franco Granato               Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG …, proposto dalla società S.S.D. Cynthialbalonga, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 99 dell’01.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 11.02.2021, l’Avv. Stefano Agamennone

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Cynthialbalonga ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Gagliardini Alex dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 99 dell’1.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone F, S.S.D. Cynthialbalonga/ Vastese Calcio 1902 del 31.01.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Gagliardini Alex per avere lo stesso “colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto “un ridimensionamento della squalifica inflitta al Gagliardini; in subordine determinare il minimo di una giornata alla sanzione comminata”.

La società reclamate ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa rispetto all’effettivo accadimento dei fatti. Eccessivamente gravosa e severa perché non ci sarebbe stata intenzionalità, da parte del calciatore, nel colpire l’avversario.

Alla riunione svoltasi d’innanzi a questa Corte il giorno 11 febbraio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte e ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 c.o. 1 CGS in ordine al valore di piena prova delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei loro referti, ha ritenuto di ascoltare l’arbitro, a chiarimento e conferma della dinamica dei fatti descritti nel rapporto.

Il Sig. Davide Matina, arbitro della gara S.S.D. Cynthialbalonga/Vastese Calcio 1902, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo rapporto in ordine alla condotta violenta tenuta dal calciatore Gagliardini.

In considerazione di ciò, visto il disposto dell’art. 38 CGS che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara riguardo alla condotta violenta commessa dai calciatori, ritiene la Corte la sanzione irrogata congrua.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società dev’essere rigettato

sentito l’Arbitro, respinge.

P.Q.M.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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