F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 102 CSA del 2 marzo 2021 /A.S.D. Alma Salerno C5-ASD Leoni Futsal Club Acerra) N. 081/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 102/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 081/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 102/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Andrea Lepore                     Componente (relatore)

Daniela Morgante                Componente

Antonio Cafiero                   Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 081/CSA/2020/2021 proposto dalla società A.S.D. Alma Salerno C5 avverso decisione merito gara ASD Leoni Futsal Club Acerra/ASD Alma Salerno C5 del 12.12.2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 006 del 22.01.2021;

Vista l’ordinanza n. 007 del 29.01.2021;

Viste le distinte di gara prodotte dalla Divisione Calcio a Cinque;

Relatore nell’udienza del giorno 18.02.2021 il prof. avv. Andrea Lepore; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 14 gennaio 2021 la Società Alma Salerno C5 propone reclamo avverso decisione del giudice sportivo presso la Divisione calcio a 5 di cui al C.u. n. 461 del 12 gennaio 2021 in relazione alla gara ASD Leoni Futsal Club Acerra/ASD Alma Salerno C5, disputatasi il 12 dicembre 2020 di cui in epigrafe.

La società salernitana si duole del fatto che la Leoni di Acerra avrebbe schierato nella gara in oggetto numero 2 calciatori in posizione irregolare, ossia Spasiano Salvatore e Ferrante Luigi, i quali, ad avviso della reclamante, non avrebbero scontato le sanzioni delle squalifiche comminate loro nella stagione precedente. Dette sanzioni, benché riferite a incontri di Coppa Italia, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, C.G.S. si sarebbero dovute scontare nelle gare di campionato, come in realtà ribadito anche dalla Circolare n. 004 dell’8 ottobre 2020 della Divisione calcio a 5.

La reclamante contesta in particolare la versione del giudice di prime cure, là dove quest’ultimo rigetta il ricorso sostenendo l’errata indicazione dei numeri dei comunicati ufficiali nei quali venivano pubblicate le sanzioni delle squalifiche irrogate ai due tesserati, da cui, di conseguenza, si sarebbe dovuto evincere la loro posizione irregolare. Tali comunicati, non essendo stati allegati all’atto del ricorso, non avrebbero consentito al giudice sportivo di verificare la veridicità della pretesa. L’Alma Salerno nella domanda di appello rileva in realtà che nel reclamo iniziale soltanto i numeri dei comunicati ufficiali non fossero corretti, non le date di pubblicazione, ossia il 7 gennaio 2020 e il 15 gennaio 2020. Sottolinea altresì di aver comunque indicato la circolare numero 4 testé citata che comprovava quanto sostenuto. Nell’elenco allegato alla circolare, in vero, risultavano essere presenti ancora i due calciatori summenzionati.

In ragione di ciò chiede di accogliere il reclamo e per l’effetto riformare l’impugnata decisione del giudice sportivo, infliggendo alla società ASD Futsal club Acerra la punizione sportiva della perdita della gara con conseguente aggiudicazione della stessa a favore della società ASD Alma Salerno Calcio a 5.

La società ASD Futsal club Acerra non si è costituita in giudizio.

Tanto premesso la Corte sportiva, preso atto della doglianza, ha deliberato tramite due ordinanze di cui in epigrafe di acquisire le distinte di gara riferite ai calciatori summenzionati a far data dalla pubblicazione della Circolare n. 004 dell’8 ottobre 2020, in base alle seguenti motivazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione posta all’attenzione di questa Corte verte, in via principale e assorbente, sul potere da parte del giudice sportivo di indagare sulle posizioni irregolari dei calciatori, di là da una completa allegazione delle prove documentali da parte della reclamante.

In primo luogo, nel caso che occupa, ad avviso di questo Collegio, va tuttavia sottolineato che l’errore della ricorrente, nel giudizio di primo grado, di non aver inserito nel reclamo correttamente il numero dei comunicati ufficiali ai quali ricondurre le squalifiche dello Spasiano e del Ferrante non comporta un vizio in tema di onere della prova tale da dover ritenere, come fatto dal giudice di prime cure, di rigettare il ricorso. La società Alma Salerno, infatti, aveva indicato le date dei comunicati ufficiali, nonché la circolare della Divisione calcio a 5, che avrebbero potuto, fin da subito, condurre il giudice di prime cure a effettuare un’indagine nel merito.

Per altro verso, vi è da dire che è comunque comprensibile la posizione del giudice sportivo, il quale dal suo canto ritiene che sulla valutazione delle posizioni irregolari vi sia un importante onere della prova a carico della reclamante.

Questa Corte già in passato si è trovata ad affrontare questioni simili, che avevano condotto, in effetti, a ritenere che i poteri di indagine del giudice sportivo fossero più limitati.

Sul tema si è, altresì, sollecitato un intervento del legislatore federale, al fine di dirimere qualsiasi dubbio.

Ciononostante, per il caso oggetto dell’attuale giudizio risulta decisiva, quale precedente vincolante, un’importante pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI del 7 aprile 2017, n. 24, che ha affermato chiaramente che il giudice sportivo abbia poteri assai pregnanti al fine di indagare d’ufficio su tutte le posizioni dei giocatori coinvolti durante una gara, di là dalle allegazioni. In virtù della rilevanza dell’arresto, si ritiene opportuno riportare specifici brani del provvedimento citato, sì da chiarire la posizione assunta dall’Organo giudicante del CONI.

Afferma infatti quest’ultimo che «[è] di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d’ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara. Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto. È evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica. […] Non sfugge quindi a tale interpretazione neppure la giustizia ordinaria che sancisce, anche in assenza di apposita previsione, il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi oltre il dedotto su questioni considerate rilevabili ex officio, prima fra tutte, ad esempio, la nullità contrattuale, oggetto di obbligatorietà, nella rilevazione officiosa, come sancito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., Sez. Un., n. 14828/2012). Vista l’importanza, sul punto si era pronunciata in passato anche l’Alta Corte di Giustizia Sportiva che, con propria decisione n. 19/2011, in un caso simile, riteneva assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo nell’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Un’interpretazione contraria del potere d’ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell’ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l’assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo. Non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d’ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall’impulso di parte. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione».

Sì che, di là da qualsiasi contraria opinione, le statuizioni appena indicate non lasciano alcun dubbio, allo stato attuale, sul dovere di questa Corte di indagare d’ufficio sulla posizione dei calciatori Spasiano e Ferrante. In questa prospettiva devono dunque essere lette le due ordinanze del 22 gennaio 2021, n. 006/CSA/2020-2021 e del 29 gennaio 2021, n. 007/CSA/2020-2021 con le quali sono state richieste alla Divisione Calcio a 5 tutte le distinte delle gare alle quali, da ottobre, avevano preso parte sia lo Spasiano, che il Ferrante: Spasiano, in gare soltanto della Fustal Acerra; Ferrante, in gare della Sipremix Limatola e della Futsal Acerra.

Orbene, da tali distinte è risultato che soltanto il calciatore Spasiano si trovasse in posizione irregolare al momento della gara contro l’Alma Salerno, non avendo scontato il residuo di squalifica di una giornata.

Il reclamo, dunque, è fondato.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, infligge alla società ASD Leoni Futsal Club Acerra la sanzione della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-6.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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