F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 105 CSA del 9 marzo 2021 (A.C.D. Città di Sant’Agata) N. 105/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 105/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 105/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 105/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPOR TI VA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri: Italo Pappa         Presidente

Massimiliano Atelli             Componente (relatore) Nicolò Schillaci      Componente

Franco Granato                 Rappresentante A.I.A.

 

 

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 105/CSA/2020/2021 A.C.D. Città Di Sant'Agata avverso ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 23 febbraio 2021 a seguito del reclamo numero RG 105/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.C.D. Città Di Sant'Agata avverso la sanzione della ammenda di € 3.000,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Città di Sant'Agata/Licata Calcio del 07.02.2021

la seguente

DECISIONE

per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  LND  –  Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 104 del 10.2.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 23.02.2021 Avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo ha inflitta la sanzione della ammenda di € 3.000,00 e diffida, per le seguenti ragioni:

 

1) la indebita presenza di numerosi sostenitori sulle tribune (circa 50) ed intorno al recinto di gioco (circa 150) in palese violazione delle disposizioni legislative e federali volte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19;

2) i medesimi sostenitori, al termine della gara, rivolgevano reiterate espressioni offensive e discriminatorie all'indirizzo dell'Arbitro intimorendo gli Ufficiali di gara e favorendo l'intervento delle Forze dell'Ordine che li scortavano al di fuori dell'impianto sportivo.

In data 15.2.2021 perveniva il reclamo proposto dalla società società A.C.D. Città Di Sant'Agata, che rivendicava la correttezza del proprio operato, anche nell’aver predisposto congrue misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid (protocollo adottato e consegnato in data 13.10.2020 presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di S.Agata di Militello), contestando da un lato la presenza di sostenitori sulle tribune (assumendo che vi sedeva, invece, solo personale autorizzato, in numero di circa 110 fra tesserati delle due società, accompagnatori, giornalisti e tecnici di emittenti televisive, parte iscritti in distinta di gara e tutti iscritti nella lista consegnata prima dell’inizio della gara all’Autorità di pubblica sicurezza, in ottemperanza al C.U. n. 58 del 27.11.2020 del Dipartimento interregionale FIGC - LND), e, dall’altro lato, l’impossibilità di impedire la presenza, l’assembramento e l’operato dei sostenitori postisi al di fuori del recinto di gioco, in quanto situati su terreni di proprietà privata direttamente confinanti con o prospicienti il recinto di gioco. Aggiungeva, altresì, che vi era congrua presenza del personale di Polizia a presidio non solo dell’impianto, ma anche, nello specifico, dell’unico accesso al rettangolo di gioco, e che ha immediatamente prestato la sua collaborazione alle indagini finalizzate all’individuazione degli autori dei fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è in parte da accogliere, perché – se è vero che la reclamante non contesta i comportamenti in sé assunti dal Giudice sportivo a motivo della sua decisione – la presenza sulle tribune di solo personale autorizzato, in parte prevalente per giunta non riferibile alla reclamante, rende, in assenza di maggiori puntuali certezze, certamente sovradimensionata la sanzione comminata, per quanto attiene alla diffida. In parte qua, la decisione del Giudice sportivo va dunque riformata.

Peraltro, anche ai fini della sanzione pecuniaria (riferita come detto tanto al comportamento delle persone presenti sulle tribune, da un lato, quanto a quello delle persone postesi al di fuori del recinto di gioco, dall’altro lato), l’impossibilità oggettiva di impedire la presenza e l’assembramento dei sostenitori situatisi al di fuori del recinto di gioco, in aree di proprietà privata direttamente confinanti con o prospicienti detto recinto, conduce ad avviso di questa Corte a ritenere proporzionato, nella specie, il minor importo di € 2.000,00.

In forza di tutto quanto precede, il gravame va pertanto accolto, nei termini di cui in parte motiva, e, per l’effetto, la sanzione è rideterminata nella sola ammenda di € 2.000,00.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 2.000,00. Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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