F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 107 CSA del 9 marzo 2021 (S.S.D. Insieme Formia) N. 108/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. RG. 107/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 108/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG. 107/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv Italo Pappa                             Presidente

Avv. Nicolò Schillaci                     Componente relatore

Dott. Massimiliano Atelli              Componente

Dott. Franco Granato                   Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 108 del 2021, proposto dalla società S.S.D. Insieme Formia rappresentata dal Presidente Sig.ra Sciattone Teresa , avverso la squalifica per tre  giornate effettive  di  gara inflitta  al calciatore Zonfrilli Matteo  Antonio seguito gara SSSD Insieme Formia – Latina del 14.02.2021.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n . 107 del 17.02.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 febbraio 2021 l’Avv. Nicolò Schillaci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La S.S.D. Insieme Formia ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Zonfrilli Matteo Antonio la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte di ridurre la squalifica da tre a due giornate.

Motivava tale richiesta rilevando che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore non poteva essere inquadrato quale atto violento in quanto dalla dinamica dell’episodio descritta negli atti ufficiali di gara si evince come lo Zoffrilli, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta dell’avversario, sbracciando lo urtava al volto.

Il reclamo è fondato e va accolto.

La Corte esaminati dettagliatamente gli atti rileva come la condotta posta in essere dallo Zoffrilli, pur essendo pericolosa e, quindi, censurabile, ha avuto luogo nell’ambito di una azione di gioco ed è stata frutto di vis agonistica priva di matrice violenta. Il che viene corroborato anche dalla circostanza che il calciatore avversario, dopo lo scontro avuto con lo Zoffrilli, si rialzava immediatamente senza aver bisogno dell’intervento del massaggiatore e non presentava conseguenze sul volto come è descritto in modo chiaro e dettagliato dall’arbitro della gara nel proprio referto.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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