F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 108 CSA del 16 marzo 2021 (Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.) N. 116/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 108/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 116/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 108/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                               Presidente

Lorenzo Attolico                          Vice Presidente relatore

Maurizio Borgo                            Componente

Franco Granato                         Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 116/CSA/2020-2021, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 194 del 23.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  5.03.2021,  l’Avv.  Lorenzo Attolico con la presenza dell’Avv. Gian Pietro Bianchi per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Gian Piero Gasperini, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 194 del 23.02.2021), in relazione alla gara del Campionato Serie A Atalanta – Napoli del 21.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato all’allenatore la squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 15.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 25° del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, di ridurre la sanzione irrogata nella sanzione di una sola giornata di squalifica e, in via gradata, di diminuire la sanzione pecuniaria (id est, l’ammenda) nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto della gravità della condotta addebitata.

In particolare, la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha premesso che essa non intende contestare la sanzione, comminata e già scontata dal Sig. Gasperini, della squalifica per una giornata effettiva di gara; la reclamante, tuttavia, ha dedotto che la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo risulterebbe eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, le espressioni proferite dall’allenatore Gasperini sarebbero consistite nella semplice critica manifestata rispetto ad alcune decisioni arbitrali in corso di gara. Invero, la condotta dell’allenatore Gasperini, seppur riprovevole per i toni accesi, sarebbe risultata non solo priva di portata offensiva, ma nemmeno propriamente irrispettosa, in quanto le espressioni utilizzate non avrebbero comportato alcun giudizio sulle capacità della squadra arbitrale, né esse sarebbero state accompagnate da gesti plateali o eccessivi. Pertanto, ad opinione della società reclamante, la condotta in esame avrebbe meritato un più lieve trattamento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5.03.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Bianchi, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo proposto debba essere respinto per le ragioni che seguono.

In via preliminare, è d’uopo osservare che, con il reclamato provvedimento di cui al Com. Uff. n. 194 del 23.02.2021, il Giudice Sportivo ha irrogato al tesserato Gasperini la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara; rispetto alla suddetta squalifica, dunque, l’ammenda € 15.000,00 costituisce a tutti gli effetti una sanzione meramente accessoria.

Il predetto rilievo risulta dirimente ai fini del caso di specie, dal momento che la sanzione c.d. principale della squalifica per una giornata effettiva di gara non è, né avrebbe potuto essere stata impugnata, come del resto riconosciuto pacificamente dalla stessa società reclamante. Vi osta, infatti, il disposto di cui all’art. 74, comma 8, C.G.S. che, nel disciplinare le modalità di proposizione del provvedimento d’urgenza, prevede che il reclamo non possa essere esperito “nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”.

Né, del resto, varrebbe a contrario sostenere che la disposizione del C.G.S. testé richiamata precluderebbe l’esperimento del solo procedimento d’urgenza, ammettendosi invece la reclamabilità della sanzione della squalifica per una giornata di gara secondo le forme procedimentali ordinarie. Una simile ricostruzione, infatti, risulta chiaramente sconfessata sia in ragione dell’interpretazione sistematica delle norme del C.G.S., sia, soprattutto, alla luce dell’ovvia considerazione che, una volta scontata la sanzione della squalifica – come, del resto, è avvenuto proprio nella circostanza per cui è causa – l’eventuale provvedimento di annullamento e/o di riforma emanato dalla C.S.A. sarebbe inutiliter datum.

Attesa dunque la non impugnabilità della sanzione principale della squalifica per una giornata effettiva di gara, occorre interrogarsi sulla ammissibilità o meno del reclamo che sia proposto avverso la sola sanzione pecuniaria accessoria.

Orbene, anche in questo caso deve rispondersi negativamente al quesito.

Dalla lettura complessiva del C.G.S., infatti, non si riscontra alcuna disposizione che preveda espressamente, e/o da cui sia possibile inferire in modo inequivoco, l’impugnabilità della sola sanzione pecuniaria accessoria che si accompagni alla sanzione della squalifica, già scontata e in ogni caso non impugnabile.

Una diversa conclusione potrebbe apparire giustificata solo nel caso di un intervento positivo da parte del Legislatore Federale, alla cui autorità è rimessa in via esclusiva la scelta discrezionale sulla riforma del quadro normativo vigente nell’Ordinamento Federale sportivo.

Allo stato, dunque, il complesso delle norme statutarie e federali attualmente in vigore non consente di ritenere ammissibile l’impugnazione, in via autonoma e disgiunta, della sola sanzione accessoria.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia impugnabile e il reclamo proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. deve essere respinto in quanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it