F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 109 CSA del 10 marzo 2021 (Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A.) N. 107/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI N. RG 109/CSA/20202021 REGISTRO DECISIONI
N. 107/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI
N. RG 109/CSA/20202021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Paolo Tartaglia Componente relatore
Lorenzo Attolico Componente
Carlo Bravi Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 107/CSA/2020/2021, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 141 dell’11/2/2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26/2/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Monica Fiorillo;
FATTO E DIRITTO
La Spa Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Ascoli e Frosinone del 9/2/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore Simeri Simone “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore della squadra avversaria”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo da tre a due giornate ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha sostenuto che la pena comminata al calciatore fosse eccessivamente gravosa dovendosi configurare la sua condotta non come violenta ma come gravemente antisportiva. Al riguardo la ricorrente ha evidenziato che il gesto compiuto dal calciatore dell’Ascoli non ha provocato conseguenze sul portiere del Frosinone.
La Corte, al fine di accertare la volontarietà del comportamento tenuto dal calciatore Simeri, ha ritenuto di dover sentire il Direttore di gara il quale ha confermato che si è trattato di condotta violenta da parte dello stesso.
Essa pertanto ritiene infondato il ricorso giudicando congrua la sanzione attribuita al calciatore da parte del Giudice di primo grado.
P.Q.M.
sentito l’Arbitro, respinge.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.