F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110 CSA dell’11 marzo 2021 (A.S.D. San Luca 1961) N. 110/CSA2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 110/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 110/CSA2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 110/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                           Presidente

Daniela Morgante                Componente relatore

Andrea Lepore                     Componente

Antonio Cafiero                   Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 110/CSA/2020/2021, proposto dalla società A.S.D. San Luca 1961, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie I, di cui al Com. Uff. n. 110 del 22.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  04.03.2021  il  Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 25-26.02.2021 la Società A.S.D. San Luca 1961 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U.

n. 112 del 25.02.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone I A.S.D. San Luca 1961 / Football Club Messina disputatasi in data 21.02.2021, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Pezzati Marco “Per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore avversario.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società A.S.D. San Luca faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi, nel riconoscere che il gesto è stato compiuto a gioco fermo, sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione del video prodotto e della asserita involontarietà, non violenza e leggerezza del colpo, in ipotesi dato per scherzare, a fronte del quale l’avversario avrebbe accentuato la caduta, e della accettazione della sanzione senza proteste né violenze e senza provocare l’interruzione della partita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentito l’Arbitro, ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara, pienamente confermato dall’Arbitro audito dal Collegio, che il giocatore, ha colpito intenzionalmente l’avversario a gioco fermo, circostanza confermata anche dalla reclamante, con un pugno al collo. Tale pugno, come confermato dall’Arbitro audito, non è ad esso apparso affatto leggero, bensì violento, con piena conferma da parte dell’Arbitro audito di quanto da egli refertato. Non vi è dubbio quindi che si tratti di una condotta violenta e intenzionale, avvenuta a gioco fermo e dunque imputabile non certo alla dinamica di gioco, bensì alla precisa volontà del gesto, che in effetti è confermata anche dalla reclamante, che piuttosto si limita a ipotizzare lontanamente che “non è da escludere che il difensore volesse scherzare con il collega …”, elemento che, oltre a essere avanzato in via meramente e lontanamente ipotetica (“non è da escludere …”) dalla stessa reclamante, non vale

comunque a far venire meno né tanto meno a giustificare o a derubricare la natura obiettivamente violenta del pugno sferrato al collo.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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