F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 111 CSA dell’11 marzo 2021 A.C. Chievo Verona S.R.L) N. 114/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 111/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 114/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. RG 111/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Lorenzo Attolico Vice Presidente relatore
Paolo Tartaglia Componente
Carlo Bravi Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 114/CSA/2020/2021, proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 154 del 23.02.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 26.02.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico con la presenza dell’Avv. Malagnini per la società reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Guillaume Gigliotti, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 154 del 23.02.2021), in relazione alla gara del Campionato BKT Chievo Verona – Monza del 20.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver al 17° del secondo tempo, quale giocatore in panchina, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara e, in via gradata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, nella misura ritenuta di giustizia.
La società A.C. Chievo Verona S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Infatti, secondo la tesi della società reclamante, l’espressione pronunciata dal calciatore Gigliotti deve essere interpretata quale semplice sfogo personale dovuto allo sviluppo della gara ed all’aver creduto di subire una decisione ingiusta da parte dell’Arbitro. Di conseguenza, l’espressione in questione, seppur caratterizzata da toni coloriti, sarebbe priva di qualsivoglia intento dannoso e, pertanto, inidonea ad essere qualificata come irriguardosa e/o ingiuriosa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26.02.2021, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Malagnini, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, precisa l’irrilevanza delle circostanze addotte dalla Società nel proprio ricorso, rilevando, al contrario, il carattere del tutto ingiurioso dell’espressione pronunciata dal Sig. Gigliotti nei confronti dell’Arbitro.
Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua e il reclamo proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
respinge.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.