F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 112 CSA del 19 marzo 2021 (U.S.D. Città di Fasano.) N. 118/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 112/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 118/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 112/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                           Presidente

Daniela Morgante                Componente relatore

Andrea Lepore                     Componente

Antonio Cafiero                   Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 118/CSA/2020/2021, proposto dalla società U.S.D. Città di Fasano, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie H, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  04.03.2021  il  Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 25-26.02.2021 la Società U.S.D. Città di Fasano proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U.

n. 112 del 25.02.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone H Sorrento 1945 / U.S.D. Città di Fasano disputatasi in data 24.02.2021, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Dorval Emile Mehdi “Per aver calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società U.S.D. Città di Fasano faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione della asserita involontarietà e non violenza del contatto fisico, asseritamente dovuto alla perdita di equilibrio del giocatore a seguito di un contrasto di gioco nell’ambito dell’agonismo sportivo, e della assenza di ulteriori procedimenti disciplinari e di conseguenze per l’altro calciatore che si è rialzato e ha potuto proseguire il gioco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentito l’Arbitro, ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara, pienamente confermato dall’Arbitro audito dal Collegio, che il giocatore, dopo aver fatto fallo a un avversario facendolo cadere a terra, lo abbia calpestato alla schiena. Tale condotta, come confermato dall’Arbitro audito, non è ad esso apparsa né inevitabile né dovuta alla dinamica di gioco, essendo essa postuma rispetto al contatto tra i due ed essendo avvenuta quando l’avversario era già a terra, con piena conferma da parte dell’Arbitro audito di quanto da egli refertato. Non vi è dubbio quindi che si tratti di una condotta violenta e in sé potenzialmente lesiva, in vero anche gravemente, considerata la notoria delicatezza della schiena e delle possibili conseguenze anche gravemente invalidanti dei relativi urti: e ciò a prescindere dal fatto che, fortunatamente, nel caso specifico il calciatore calpestato non ha subito conseguenze dannose, elemento che, come noto, non è necessario per la qualificazione di una condotta siffatta come violenta.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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