F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113 CSA del 19 marzo 2021 (U.S. Viterbese 1908 S.R.L.) N. 109/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 113/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 109/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 113/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Daniele Cantini – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Franco Granato - Rappresentante AIA

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 109/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Viterbese 1908 s.r.l.

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 18.02.2021 di cui al Com. Uff. n. 318/D IV

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 5.3.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Corrado Santese per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 01.03.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Viterbese 1908 (di seguito U.S. Viterbese) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 18.02.2021 (C.U. n. 318/DIV) con la quale è stata irrogata al proprio calciatore Tounkara Tounkara Mamadou la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al quarto ufficiale, evitando il contatto fisico solo perché trattenuto dall’intervento di propri dirigenti, e rivolgeva al medesimo frasi irriguardose e minacciose”. Episodio occorso durante la gara Bisceglie – Viterbese, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.

In particolare, riferiva il 4° ufficiale che “al 30° del 2° tempo, ho richiamato il Direttore di gara con il pallone non in gioco per far espellere il calciatore sostituito n. 9 Tounkara Mohamed della società ospitata Viterbese perché ingiuriava tutta la quaterna arbitrale proferendo ripetutamente ad alta voce: “siete scarsi, siete scandalosi”. Alla notifica del provvedimento di espulsione mi si avvicinava con fare minaccioso sfiorando il contatto fisico, quest’ultimo evitato perché Tounkara veniva trattenuto da alcuni dirigenti della propria panchina, e da breve distanza mi minacciava ripetendo “ti aspetto fuori, ci vediamo fuori dopo la partita” (così il referto).

Sostiene la reclamante che il Quarto ufficiale avrebbe travisato i fatti occorsi, in quanto il calciatore Tounkara da un lato si sarebbe limitato ad imprecare con sé stesso esprimendosi in termini di  “sono  scarsi…sono scandalosi”,  senza cioè indirizzare alcuna invettiva agli Ufficiali di gara, dall’altra, a seguito dell’espulsione, non avrebbe cercato alcun contatto fisico con il quarto Ufficiale e si sarebbe limitato a profferire le parole “eh aspetta…vado fuori”. La reclamante addebita l’equivoco alla scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del Tounkara, con conseguente difficoltà di coniugazione delle frasi pronunciate, come tali soggette ad essere facilmente fraintese dagli astanti.

Ribadisce che il calciatore non avrebbe rivolto alcuna espressione offensiva e men che meno minacciosa agli ufficiali di gara, né avrebbe avuto alcuna intenzione di scagliarsi contro il quarto ufficiale.

Conclude pertanto, anche sulla scorta di un precedente di questa Corte Sportiva in fattispecie ben più grave, per la riduzione della squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo può essere accolto alla stregua delle motivazioni che seguono.

Deve innanzi tutto sgomberarsi il campo dalla suggestiva prospettazione difensiva della reclamante circa il travisamento delle frasi pronunciate dal Tounkara.

Al di là della valenza di prova privilegiata da attribuire al referto del quarto ufficiale (riconosciuta dalla stessa reclamante), appare difficilmente sostenibile che costui possa avere male inteso le parole del calciatore in entrambe le occasioni in cui queste sono state pronunciate: non nel primo caso, ove il quarto ufficiale ha richiamato l’arbitro perché le parole venivano pronunciate “ad alta voce e ripetutamente”, ma neppure nel secondo, in cui le parole minacciose sono state pronunciate “da breve distanza”.

A ciò si aggiunga il tentato contatto fisico, fortunosamente evitato solo grazie all’intervento dei dirigenti della U.S. Viterbese che provvedevano ad allontanare il calciatore.

Non può dunque negarsi la gravità dell’episodio che, tuttavia, può essere ricondotto ad un unico contesto fattuale concretantesi in una condotta gravemente irriguardosa, sfociata nella minaccia, nei confronti dell’ufficiale di gara.

Quanto alla misura della sanzione, si osserva che l’art. 36, comma, lett. b), C.G.S., punisce con la squalifica per quattro giornate la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara quando questa si concretizza in un contatto fisico: contatto che, seppure per circostanze contingenti, nel caso di specie non si è comunque concretizzato, il che consente di poter limitare la squalifica a sole tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it