F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 118 CSA del 19 marzo 2021 (Potenza Calcio S.R.L.) N. 124/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 118/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 124/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 118/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi - Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Fabio Di Cagno - Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 124/CSA/2020-2021, proposto dal Potenza Calcio s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.03.2021, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza del Dott. Federico Sibillano per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Potenza Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Potenza/Virtus Francavilla del 21.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società un’ammenda di € 2.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché persona riconducibile alla società stazionava all’interno del recinto di gioco rivolgendo frasi irriguardose nei confronti del quarto ufficiale di gara (r.proc.fed., r.c.c.).”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto:

In via principale: annullare l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) irrogata dal Giudice Sportivo Lega Pro – Comunicato Ufficiale n. 324/DIV del 23 febbraio 2021 nei confronti della società Potenza Calcio s.r.l. e rimborsare, alla stessa reclamante, la tassa riferita al presente reclamo;

In via subordinata: ove non si dovesse accogliere l’istanza formulata in via principale, ridurre l’ammenda nella misura minima così come apprezzata, anche in via equitativa, dal giudicante.

La società Potenza Calcio s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo priva di fondamento alla luce di quanto refertato dagli ufficiali di gara.

Infatti, l’odierna reclamante evidenzia un palese travisamento dei fatti.

Da un’attenta lettura dei rapporti del Quarto Ufficiale, del Delegato di Lega e del Collaboratore della Procura Federale, si evince chiaramente che al Sig. Cristiano Laviero, SLO del Potenza Calcio, non vengono addebitati comportamenti irriguardosi, più precisamente, frasi irriguardose rivolte nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara. Dai rapporti in atti risulta infatti che le frasi irriguardose rivolte nei confronti del Quarto Ufficiale sono da attribuire al Sig. Fernandez Farina Mariano Antonio, Direttore Sportivo della società Virtus Francavilla.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 05 marzo 2021, è comparso per la parte reclamante il Dott. Federico Sibillano il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La tesi difensiva della società reclamante, sul punto riguardante il comportamento irriguardoso attributo al suo dirigente, Sig. Cristiano Laviero, dal Giudice Sportivo, deve essere totalmente accolta.

E’ di tutta evidenza che detto comportamento irriguardoso è da imputare al Sig. Fernandez Farina Mariano Antonio, Direttore Sportivo della società Virtus Francavilla e non invece al dirigente della società reclamante. I rapporti del Quarto Ufficiale, del Delegato della Lega e del Collaboratore della Procura Federale non lasciano ombra di dubbio in questo senso.

Quanto, viceversa, all'altro aspetto pure valutato nella decisione gravata, ovvero lo stazionamento nel recinto di gioco, occorre però evidenziare che il Sig. Cristiano Laviero, non è del tutto esente da colpe, in quanto, come rilevato dal Collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega, durante la gara non teneva un comportamento adeguato e consono al suo ruolo di SLO (Supporter Liaison Officer).

Egli, infatti, veniva più volte richiamato dal Collaboratore della Procura Federale in quanto non sedeva nel posto che gli era stato assegnato dalla società e più precisamente dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale, ma ha camminato sulla pista di atletica, alle spalle delle panchine e sotto la tribuna centrale, sia nella prima che nella seconda frazione di gioco, rimanendo del tutto sordo ai ripetuti inviti del rappresentante della Procura Federale.

Per questo comportamento tenuto dal dirigente Cristiano Laviero, questa Corte, ritiene di sanzionare la società Potenza Calcio s.r.l. con un’ammenda di € 500,00.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Potenza Calcio s.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione dell’ammenda ridotta ad € 500,00.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00.

 

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