F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 120CSA del 22 marzo 2021 (A.S.D. Calcio Biancavilla 1990) N. RG 123/CSA/2020-2021REGISTRO RECLAMI N. 120//CSA2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 123/CSA/2020-2021REGISTRO RECLAMI

N. 120//CSA2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Andrea Lepore                     Componente relatore

Daniela Morgante                Componente

Antonio Cafiero                   Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

a seguito del reclamo numero RG 123/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Calcio Biancavilla avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Maimone Salvatore seguito gara Calcio Biancavilla/ACR Messina del 24.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 04.03.2021 il prof. avv. Andrea Lepore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 1 marzo 2021, l’A.S.D. Biancavilla propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo (Dipartimento interregionale, in C.U. n. 112 del 25 Febbraio 2021), mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore Maimone Salvatore, a seguito dell’incontro Calcio Biancavilla/ACR Messina di cui in epigrafe, «per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare si poneva viso a viso con l’allenatore [recte, direttore,

n.d.r.] di gara assumendo comportamento minaccioso. Desisteva dalla condotta solo grazie al fattivo intervento di due compagni di squadra».

Il Biancavilla contesta in particolare il provvedimento del giudice di prime cure in quanto, a suo avviso, il calciatore Maimone si rivolgeva in modo assolutamente calmo verso l’arbitro, lamentando che lo stesso avesse disposto un tempo di recupero troppo breve, viste le perdite di tempo dei calciatori avversari. In ragione di ciò, il direttore di gara si sarebbe rivolto in maniera dura al giocatore, il quale a sua volta pronunciava la frase: «Bravo farai carriera». A seguito di ciò veniva espulso. Ne seguiva ulteriore diverbio, interrotto dai compagni di squadra del Maimone che lo allontanavano.

In ragione degli eventi come rappresentati in memoria, la reclamante sottolinea l’eccessiva sproporzione tra la condotta del proprio tesserato e la sanzione inflitta e ne chiede la rideterminazione in maniera più mite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo verte sulla qualifica della condotta del calciatore Maimone, e dunque sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S.: «condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

Come noto, il referto dell’arbitro e degli assistenti costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, ed è dunque su di esso che va impostata qualsiasi valutazione (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Orbene, nel referto l’arbitro afferma che «al termine della gara il Maimone veniva espulso per avermi urlato “Complimenti, bravissimo, farai carriera” in modo irridente. Dopo la notifica, si è avvicinato a me, portando la sua faccia a poca distanza dalla mia e urlando parole in dialetto, da me non comprese. È stato allontanato grazie all’intervento di due compagni di squadra».

Da quanto riportato dunque, non essendo descritto negli atti di gara alcun contatto fisico con il Maimone, questa Corte ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore del Biancavilla sia riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 36, comma 1, C.G.S: «condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara». Secondo  giurisprudenza,  infatti,  è  tale  la  condotta  che  consiste  in  espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la

persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche tale tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in

C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. FIGC, 15 aprile 2016, n. 114/CSA).

Tale comportamento prevede la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

Questa Corte ritiene pertanto che la sanzione inflitta in primo grado possa essere ridotta in maniera proporzionata alla qualificazione della fattispecie così diversamente individuata.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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