F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 121 CSA del 23 marzo 2021 (A.S.D. San Luca 1961) N. RG. 121/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 121/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 121/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 121/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE  III

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Daniele Cantini                  Componente relatore

Stefano Agamennone         Componente

Franco Granato                 Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG. 121/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S.D. San Luca 1961,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 09.03.2021, l’Avv. Daniele Cantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. San Luca 1961, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Cozza Francesco, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Gelbison Vallo della Lucania/San Luca del 24.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Allontanato per doppia ammonizione, al termine della gara, rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società A.S.D. San Luca 1961 ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato, nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, le frasi rivolte all’arbitro, non sarebbero state per niente volgari o violente, bensì educate ed assolutamente non offensive.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 09 marzo 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36 C.G.S., riguardo alla condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte in linea con le decisioni assunte da questo organo giudicante.

Infatti, parte ricorrente non contesta le espressioni proferite dal proprio allenatore nei confronti del Direttore di Gara, così come riportate nel referto arbitrale, che come stabilito dall’art. 61 C.G.S., gode di fede privilegiata, ma sostiene che non erano, né irriguardose, né ingiuriose.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità delle offese rivolte all’arbitro dall’allenatore della società ASD San Luca 1961.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, perché le ripetute espressioni formulate nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società reclamante, non possono essere ritenute educate e non offensive, in quanto ledono l’onore e il decoro dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità.

Per tale motivo la condotta dell’allenatore della società reclamante deve essere considerata irriguardosa ed ingiuriosa e come tale deve essere sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara, ex art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S..

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società A.S.D. San Luca 1961 deve essere respinto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, per tre giornate effettive di gara, comprensiva di una giornata di squalifica conseguente all’espulsione per la doppia ammonizione, confermata in toto.

P.Q.M.

Respinge.

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