F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 122/CSA pubblicata il 23 Marzo 2021 – Fermana F.C. S.r.l. N. RG. 146/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 122/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 146/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 122/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                         Presidente

Daniele Cantini                         Componente

Salvatore Sica                           Componente relatore

Franco Granato                        Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero RG 146/CSA/2020-2021, proposto dalla società Fermana F.C. S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 364/DIV del 15.03.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.03.2021, il Prof. Salvatore Sica;

Udito l'Avv. Stefano Giuseppe Cappelli per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Fermana F.C. S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Boateng Kinsley, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 364/DIV del 15.03.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone B, Arezzo-Fermana disputata il 13.03.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gioco (di cui una dovuta all'espulsione in campo per somma di ammonizioni).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “... espulso per doppia ammonizione allontanandosi dal terreno di gioco rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva verso l’arbitro (rapp.a.a., sanzione comprensiva della squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione)".

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto:

In via principale: annullare la squalifica di tre giornate al Sig. Boateng Kinsley, ovvero riformare la decisione impugnata e per l'effetto ridurre la squalifica al calciatore della Fermana F.C., ad una sola giornata effettiva di gara;

In via alternativa: sempre in riforma della decisione impugnata, ridurre la sanzione applicata a due giornate di squalifica anche alla luce della particolare tenuità del fatto oggetto del giudizio ed in considerazione della esimente relativa alla assenza di precedenti in capo al calciatore.

La società Fermana F.C. S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva e sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nell’evento de quo.

Infatti, l’odierna reclamante evidenzia come le espressioni rivolte all’indirizzo del 2° Assistente di Gara debbano essere qualificate come una mera critica, un’espressione di dissenso riguardo al suo operato, scevra da ogni connotato ingiurioso, offensivo o irriguardoso. Sul punto la difesa della società reclamante cita alcune decisioni di questa Corte che, accogliendo le tesi dei reclamanti, per casi analoghi, riduce la sanzione comminata  ai tesserati.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 marzo 2021, è comparso per la parte reclamante l'Avv. Stefano Giuseppe Cappelli il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La società reclamante non contesta l’espressione rivolta dal proprio calciatore all’indirizzo del 2° assistente di gara, di cui al referto: “porca puttxxxa quanto sei scarso”. Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità delle offese rivolte all’assistente di gara dal calciatore della società Fermana F.C. S.r.l.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto sia suscettibile di netta censura, perché l’espressione formulata nei confronti dell'assistente di gara, da parte del tesserato della società Fermana, non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva attitudine offensiva delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza       di questa Corte, di commutare la terza giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00.

Tale attenuazione va compiuta ai sensi del 2° comma dell'art. 13 C.G.S, in virtù del quale la complessiva condotta, ed in specie le espressioni proferite, giustificano una valutazione attenuata, anche alla luce dei già richiamati precedenti. Viceversa non si può dare ingresso a circostanze attenuanti, a mente dell' art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Fermana F.C. s.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione inflitta rideterminata nella squalifica per due giornate effettive di gara (di cui una corrispondente all'espulsione per doppia ammonizione), con ammenda di € 500,00.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica a 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 500,00. 

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