F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 124/CSA pubblicata il 24 Marzo 2021 – F.C. Crotone N. RG. 138/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 124/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 138/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 124/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

 

Piero Sandulli                                     Presidente

Maurizio Borgo                                  Componente (relatore)

Paolo Tartaglia                                   Componente

Franco Granato                                 Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo, con procedura d’urgenza, numero RG 138/CSA/2020-2021, proposto dalla Società F.C. Crotone s.r.l., rappresentato/a e difeso dagli Avvocati Annalisa Roseti e Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 212 del 9.3.21;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11.3.2021 l’Avv. Maurizio Borgo e udito l’Avv. Annalisa Roseti per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 9.3.2021 la Società F.C. Crotone s.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata Com. Uff. n. 212 del 9.3.21) con la quale, a seguito della gara Crotone-Torino, disputatasi in data 7.3.2021, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della stessa Società, sig. Cosmi Serse, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società F.C. Crotone s.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con detti motivi la reclamante eccepiva l’inesistenza della condotta censurata, sostenendo che l’allenatore Cosmi non avrebbe pronunciato l'espressione blasfema “D…Porco”, bensì la diversa locuzione “Zio Porco”, asseritamente “priva di rilievo disciplinare”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si evidenzia come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, in ordine al tenore blasfemo dell’espressione proferita dall’allenatore, Cosmi Serse.

Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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