F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 127/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – Calcio Padova N. RG 131/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 127/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 131/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 127/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi Presidente

Agostino Chiappiniello Componente relatore

Fabio Di Cagno Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 131/CSA/2020-2021, proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 343/DIV del 4.3.2021, con la quale è stata comminata la seguente sanzione:

a) Squalifica di 4 giornate effettive di gara all’allenatore Mandorlini Andrea. Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 15 marzo 2021, il dott. Agostino Chiappiniello;

Presente per la parte reclamante l’avv. Edoardo Chiacchio e l’avv. Monica Fiorillo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

RITENUTO IN FATTO

La Calcio Padova S.P.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Mandorlini Andrea, a seguito della gara della gara VirtusVecomp Verona/Calcio Padova S.p.A. del 3.3.2021, comminate dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 343/DIV del 4.3.2021, “perché pronunciava ripetute espressioni blafeme, assumeva un atteggiamento reiteratamente offensivo nei confronti degli occupanti la panchina della squadra avversaria, malgrato invitato a interrompere tale comportamento dal collaboratore federale, sig. Tartaro Beppino, rivolgeva una frase offensiva nei confronti dello stesso..

Dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, sig. Tartaro Beppino, risulta che: “l’allenatore della squadra del Padova per tutta la durata della gara profferiva frasi blasfeme e bestemmie nei confronti degli occupanti la panchina della squadra avversaria, malgrato i ripetuti inviti da parte di detto collaboratore, nei confronti del quale pronunciava frasi offensive. Inoltre, sempre l’allenatore Mandorlini, senza che avesse ricevuto alcuna provocazione, pronunciava frasi offensive, blasfeme e bestiemmie al minuto 65° e 85°, nonché al termine dell’incontro nella zona prospiciente gli spogliatoi.

La Società Calcio Verona S.p.A. con nota del 4 marzo 2021, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 8 marzo 2021, prot. n. 11541/SS/20-21/FP/bdm.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

a) la sanzione comminata appare eccessivamente severa, in relazione ai fatti contestati nei referti arbitrali;

b) nella condotta del Sig. Mandorlini non vi era alcun intento lesivo della incolumità degli occupanti della panchina avversaria;

c) la frase profferita nei confronti dell’addetto federale costituisce un unicum, atteso che le contestazioni si sono svolte in un unico arco temporale, per cui soggette al principio della continuazione;

d) I fatti contestati sarebbero stati rilevati dall’addetto federale e non dall’arbitro o dai suoi assistenti, unici soggetti competenti;

e) la condotta tenuta dal Mandorlini è dovuta alla grande tensione per l’importanza della gara.

Conclusivamente, la Società chiede la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto la riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate di gare effettive, oltre all’ammenda per la frase blasfema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Dagli atti ufficiali e dalla relazione dell’addetto federale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

In via preliminare è necessario esaminare l’eccezione relativa alla lamentata incompetenza del collaboratore federale a rilevare le condotte esaminate dal giudice sportivo.

In disparte che tali condotte sono state rilevate anche dal commissario di campo - delegato della lega, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., al riguardo, si evidenzia che ai sensi della normativa di cui al codice di giustizia sportiva, alla Procura Federale è intestata sicuramente la potestà di accertare illeciti disciplinari, ivi compresi quelli commessi in occasione dello svolgimento delle gare.

La competenza esclusiva della terna arbitrale e del quarto uomo a rilevare le condotte illecite che si verificano sul terreno di gioco, non esclude che gli addetti federali non possono accertare condotte illecite commesse all’interno della recinzione della struttura sportiva dove si svolge l’incontro di calcio e, quindi, fatti non avvenuti direttamente nel corso delle azioni di gioco, come si devono ritenere quelli in odierno esame.

La circostanza che la condotta in esame non sia stata segnalata dalla terna arbitrale e dal quarto uomo, è inconferente, in quanto ciò non esclude che detta condotta non possa essere rilevata da altri soggetti abilitati, come i collaboratori federali, qual è il sig. Tartaro Beppino, semprechè non vi sia contrasto tra le due fonti di accertamento come nel caso di specie.

Nel merito di evidenzia che la Società non mette in discussione i fatti contestati, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contesta l’eccessiva gravosità e severità della sanzione deliberata dal Giudice Sportivo, si rileva che la condotta tenuta dall’allenatore Mandorlini, è connotata da una grave violazione delle norme federali, comportamentali e di correttezza da tenere in occasione delle competizioni sportive.

La condotta esaminata attiene, ad un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti degli occupanti della panchina avversaria e del collaboratore federale, connotata da un atteggiamento reiterato e continuo tenuto dall’allenatore per l’intero arco temporale dell’incontro, protrattosi anche dopo il termine 3 della gara nello spazio adiacente gli spogliatoi. Sono rimasti senza riscontro i continui inviti del collaboratore federale, tesi a porre fine al comportamento non corretto del Mandorlini. In risposta ai predetti inviti, il sig. Tartaro Beppino, ha ricevuto frasi offensive.

Relativamente al motivo di reclamo con il quale si evidenzia che nella condotta del sig. Mandorlini non vi era alcun intento di mettere in pericolo l’incolumità degli occupanti della panchina avversaria, si rileva che in detta evenienza la sanzione sarebbe stata diversa e ben più pesante e inflittiva, per cui si ritiene che detta doglianza non sia pertinente.

Quanto all'invocata applicazione dell'istituto della continuazione, il collegio rileva che nel caso di specie il primo giudicante ne ha già fatto applicazione in quanto la somma delle sanzioni previste nei rispettivi minimi edittali per ciascun comportamento ascritto comporterebbe una squalifica certamente di entità superiore rispetto a quella irrogata ( artt. 23, 37 e 39 C.G.S.). di contro, alla luce di quanto sopra osservato, non sussistono i presupposti per un'applicazione dell'istituto in parola con effetti ulteriormente attenuativi della sanzione irrogata.

La tensione dovuta al l’importanza della gara, rappresentata nel reclamo, non giustifica assolutamente il comportamento tenuto.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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