F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 128/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – Virtusvecomp Verona S.R.L. N. RG 133/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 1282/CSA/2020-021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 133/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 1282/CSA/2020-021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi Presidente

Daniele Cantini Componente

Fabio Di Cagno Componente relatore

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 133/CSA/2020-2021, proposto dalla società Virtusvecomp Verona s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 04.03.2021 di cui al Com. Uff. n. 343/DIV Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 15.3.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno; Udita l’Avv. Annalisa Roseti per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 09.03.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società Virtusvecomp Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 15.03.2021 (C.U. n. 343/DIV) con la quale è stata irrogata al proprio calciatore Cazzola Riccardo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “perché, al termine della gara avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso e nell’ambito di reiterate proteste lo spingeva appoggiandogli le mani sul petto”. Episodio occorso durante la gara Virtus Verona – Calcio Padova disputata il 03.03.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie C, girone B.

Risulta difatti dal referto del Direttore di Gara, che il calciatore della Virtus Verona Cazzola Riccardo “in seguito alla concessione di un calcio di rigore contro la sua squadra, si avvicinava con toni minacciosi verso di me insieme ad altri suoi compagni di squadra, protestava vivacemente e appoggiava entrambe le mani sul mio petto spingendomi”.

La reclamante sostiene che, nella condotta tenuta dal Cazzola, non sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 36, comma, lett. b), che prevede appunto la sanzione minima della squalifica per 4 giornate effettive per condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara: ciò sia perché il calciatore si era limitato a protestare, seppure vivacemente; sia perché costui era stato spinto da tergo da un proprio compagno di squadra nel parapiglia che si era venuto a creare, ma non aveva in alcun modo usato o tentato di usare violenza all’Arbitro. Invoca a tal fine un precedente di questa Corte Sportiva, ove il “contatto fisico” di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., “deve integrare gli estremi della volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o essere inserito in un’attività impetuosa e incontrollata” (C.U. n. 146 CSA/2019 – Radu Stefanel).

Ritiene pertanto la reclamante che, al più, sarebbe applicabile la lett. a) della medesima norma, in quanto il comportamento del calciatore sarebbe da qualificare come meramente antisportivo e come tale assoggettabile alla minore sanzione della squalifica per due giornate di gara, anche in applicazione delle attenuanti generiche consistenti nello stato di tensione determinato dalla concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra proprio al termine della gara.

Nel corso della discussione, il difensore della reclamante ha espressamente formulato richiesta subordinata di riduzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Proprio in relazione alla domanda subordinata, il reclamo può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

A fronte della prospettata involontarietà del contatto fisico con l’Arbitro, questa Corte ha ritenuto di sentire il medesimo a chiarimenti. Il sig. Gualtieri ha descritto l’accaduto con estrema precisione e con dovizia di particolari e lui stesso non ha escluso, ed anzi lo ha ritenuto probabile, che il calciatore Cazzola gli avesse appoggiato le mani sul petto proprio per evitare di rovinargli addosso, spinto dai compagni di squadra che accorrevano numerosi a protestare. Lo stesso sig. Gualtieri ha anche sottolineato come al termine dell’incontro, negli spogliatoi, il calciatore gli avesse rivolto le proprie scuse, percepite come sincere e indice di effettivo ravvedimento.

Ciò nondimeno, restano confermati i toni minacciosi con i quali il calciatore si è rivolto all’Arbitro e la sua condotta “impetuosa e incontrollata” che resta comunque all’origine del contatto fisico, ancorchè involontario (il sig. Gualtieri ha riferito di essere stato costretto ad arretrare per circa dieci metri).

Ribadita dunque l’involontarietà del gesto e opportunamente valorizzata l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., escluse invece le invocate attenuanti generiche per un presunto stato di tensione anomalo determinato dalla concessione del calcio di rigore (episodio di normale accadimento nel corso di una gara), si ritiene equa la riduzione della sanzione della squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il difensore con PEC.

 

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