F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 130/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – Parma Calcio 1913 S.r.l. N. RG 139/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 130/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG 139/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 130/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli Presidente

Lorenzo Attolico Vice Presidente relatore

Paolo Tartaglia Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 139/CSA/2020-2021, proposto dalla società Parma Calcio 1913 S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 212 del 9.03.2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico con la presenza, per la società reclamante, dell’Avv. Vittorio Rigo e, in sostituzione dell’Avv. Massimo Diana, l’Avv. Federico Marcon. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio tesserato, Sig. Roberto D’Aversa, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 212 del 9.03.2021), seguito gara del Campionato Serie A Tim Fiorentina – Parma del 20.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore D’Aversa per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara e, in via gradata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, nella misura ritenuta di giustizia. La società Parma Calcio 1913 S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, la condotta imputabile dall’allenatore D’Aversa dovrebbe essere più attentamente riconsiderata, in quanto quest’ultimo avrebbe in realtà proferito non già plurime espressioni, bensì una sola espressione che, pur caratterizzandosi per i toni volgari ed ineleganti, sarebbe priva di intento o portata lesiva dell’onore del Direttore di Gara. L’espressione in questione, quindi, non potrebbe essere qualificata come gravemente ingiuriosa, bensì, al più, come meramente irrispettosa o irriguardosa.

Per altro verso, la reclamante deduce che la frase in questione pronunciata dal tesserato D’Aversa sarebbe stata indirizzata non già al Giudice di Gara o agli altri Ufficiali, bensì ad un proprio giocatore. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18.03.2021, sono comparsi per la parte reclamante l’Avv. Vittorio Rigo e, in sostituzione dell’Avv. Massimo Diana, l’Avv. Federico Marcon; questi ultimi, dopo aver esposto i motivi di gravame, si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei motivi di reclamo del 15.03.2021.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, precisa, in via preliminare, che non sussistono i presupposti per revocare in dubbio che l’espressione censurata sia stata effettivamente rivolta dal tesserato D’Aversa all’indirizzo del Direttore di Gara.

Cionondimeno, la Corte ritiene che, valutati il contesto e le modalità con le quali cui è stata proferita, l’espressione de qua possa essere più correttamente qualificata come irrispettosa e non gravemente ingiuriosa.

Pertanto, anche sulla scorta della precedente giurisprudenza consolidatasi in tema, la Corte ritiene opportuno riconsiderare la decisione del Giudice Sportivo, e ridurre la sanzione irrogata.

P.Q.M.

accoglie e, per, l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

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