F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 134/CSA pubblicata il 30 Marzo 2021 – A.S.D. Molfetta Calcio N. RG. 119/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 134/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. RG. 119/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 134/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente relatore

Andrea Lepore Componente

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 119/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S.D. Molfetta Calcio,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di Serie D, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 15 marzo 2021, l’avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Molfetta Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Francavilla/Molfetta Calcio del 10.02.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, alcuni tesserati della società, partecipato nell’area degli spogliatoi a una rissa con spintoni e lancio di oggetti che perdurava per circa 4 minuti”.

La società A.S.D. Molfetta Calcio, pur dolendosi dell’incresciosa vicenda, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto ai fatti e alle circostanze per cui è causa e pertanto ne chiede la riduzione.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, in realtà, si sarebbe trattato di episodi riconducibili a “normale esuberanza” dei calciatori della squadra vincitrice, contrapposta alla delusione degli avversari. Episodi che asseritamente non si sarebbero verificati se la società ospitante avesse adottato idonee misure di distanziamento come peraltro imposto dall’emergenza sanitaria in corso.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 15 marzo 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, infatti, risulta a questa Corte eccessivamente afflittiva e deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 800,00.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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